Travolto da un “insolito delirio legislativo”, il nostro legislatore ha emanato e pubblicato nella notte un nuovo decreto, che prevede alcune restrizioni possibili ed eventuali, le quali potranno essere introdotte fino al 31 luglio 2020.
Ecco le previsioni più importanti, limitandoci a quelle che possono avere un impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro (e rinviando per resto al testo del decreto, disponibile qui).
Art. 1
- “su parti” del territorio nazionale o sulla totalità di esso possono essere adottate una o più misure tra quelle previste al comma 2 dell’art. 1, per periodi predeterminati, ciascuna di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2020, con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus (non si tratta di uno scherzo, la norma è proprio scritta così);
- le misure possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso
Le misure, in sintesi, sono le seguenti:
- limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici
- limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale
- applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano
- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus
- limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato
- sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico
- possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale
- sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e di tutte le attività formative, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza e sospensione dei viaggi d’istruzione e iniziative analoghe anche all’estero
- limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
- limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile
- limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati
- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone e a rispettare le distanze di sicurezza
- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti
- limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale
- limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità
- obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute
- predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
- previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone e a garantire le distanze di sicurezza, con adozione di strumenti di protezione individuale
- eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui sopra, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche
- per la durata dell’emergenza di cui al comma 1 (quindi fino al 31 luglio 2020), può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.
Art. 2
Tali misure possono essere adottate con un sistema di competenze e con una gerachia delle fonti talmente complessi dal lasciare senza parole … rinviamo sul punto all’art. 2 del Decreto.
Art. 3
- Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di rischio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale (norma finalizzata a evitare i contrasti di competenza fin qui sorti, ma che nulla risolve, perché Regione e Governo non concordano sul concetto di “attività di competenza Regionale”, come abbiamo visto nei giorni scorsi)
- i Sindaci invece non possono adottare, a pena di inefficacia, provvedimenti in contrasto con le misure statali (norma finalizzata a mettere un freno alle smanie di protagonismo di alcuni Sindaci italiani).
Art. 4
- Vengono ribadite le pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 Euro), ma viene esclusa la applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale (per i collezionisti: è quindi probabilmente in arrivo un nuovo modello di autocertificazione)
- Sanzioni aumentate fino a un terzo se le violazioni vengono effettuate mediante l’utilizzo di un veicolo (… chissà perchè! Un dispetto alla famiglia Agnelli?)
- All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione
- In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima
- Vi sono poi ulteriori sanzioni per particolari violazioni, per le quali si rinvia al testo del Decreto allegato.
Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis (è la norma, importante, che esclude l’inadempimento se dovuto al rispetto delle misure di contenimento dovute al COVID-19: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”), e 4 (disposizioni finanziarie)
b) l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (norma che dichiarava l’inefficacia delle ordinanze dei Sindaci, ma di portata meno ampia rispetto all’attuale “articolo anti-Sala”).
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Si allegano con l’occasione gli anelati nuovi Codici Ateco relativi alle attività non sospese, di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico di ieri, 25.3.2020.