Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 in materia di ammortizzatori sociali

A “soli” … 11 giorni dalla pubblicazione del D.L. 18 del 17.03.2020, finalmente arriva la tanto attesa Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020 in materia di ammortizzatori sociali (che trovate qui ).

La Circolare chiarisce in modo finalmente chiaro e preciso tutti i dubbi generati dall’orrido intreccio tra D.L. 18 del 17.03.2020, Accordi Quadro Regionali e Bozze di Accordi Semi-Standard fatte circolare dai sindacati.

Ecco in breve cosa prevede la Circolare.

PUNTO A) – CIGO e FIS

1) Confermato l’accesso alla CIGO e al FIS per i dipendenti assunti fino al 23.02.2020, tenendo conto anche del periodo pregresso per i dipendenti oggetto di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. o passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore in caso di successioni in appalti avvenuti dopo tale data.

2) Confermata la causale “COVID-19” che permette l’accesso alla CIGO dal 23.02.2020 al 31.08.2020 e per una durata massima di 9 settimane, con esenzione dal contributo addizionale e con esclusione di tale periodo nel computo del massimale di 52 settimane nel biennio mobile (o 26 settimane per il FIS).

3) Deroga totale al limite dei 24 mesi nel biennio mobile (30 mesi per il settore lapideo ed edile), con la precisazione che possono chiedere la CIGO “COVID-19” anche le aziende che hanno già raggiunto i 24 mesi nel biennio mobile e il limite di un terzo delle ore orarie lavorabili nel biennio mobile.

4) Non applicabilità del requisito dei 90 giorni di anzianità di servizio per i dipendenti da collocare in CIGO o FIS.

5) Viene finalmente chiarito il significato dell’oscura previsione dell’art. 19 del D.L. 18 del 17.03.2020 in merito al balletto accordo/non accordo, consultazione/non consultazione sindacale.
Il citato D.L. 18 prevede in particolare che i datori di lavoro che presentano la domanda CIGO “COVID-19” “sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” (che prevede, per i casi come quello del “COVID-19”, una informativa e un esame congiunto che deve essere richiesto entro tre giorni dai sindacati e che deve concludersi entro i successivi 5 giorni). Tale “dispensa” era però seguita dal seguente inciso:, “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame  congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi  quello della comunicazione preventiva”.
Un ossimoro di assoluta rarità in ambito legislativo.
L’Inps corre diplomaticamente in soccorso al confuso legislatore precisando che la “dispensa” deve intendersi riferita al comma 6 dell’art. 14 e comporta semplicemente che le aziende, all’atto del deposito della domanda, non devono dare comunicazione dell’esperimento della procedura di consultazione.
Insomma, la consultazione va fatta, ma non va comunicata all’INPS.
Rimane fermo il fatto che non serve accordo sindacale, naturalmente (il silenzio della Circolare è la conferma granitica di tale principio).

7) Per la presentazione della domanda non va fornita alcuna prova sulla sussistenza della causale e sulla non imputabilità dell’evento al datore di lavoro (… e ci mancherebbe altro!). Non va quindi allegata alla domanda la relazione tecnica. Alla domanda va allegato soltanto l’elenco dei dipendenti che verranno collocati in CIGO.

8) Per il pagamento, confermata la facoltà per l’azienda di anticipare le prestazioni, così come di chiedere il pagamento diretto che viene riconosciuto “in automatico” senza necessità di provare uno stato di crisi.

9) Non è necessario far fruire delle ferie non godute prima di collocare in CIGO.

10) Il trattamento CIGO sostituisce il trattamento di malattia in corso e la relativa integrazione: chi è in malattia, prende comunque il trattamento CIGO come gli altri. 

11) Quanto previsto per la CIGO, si applica anche per il FIS

PUNTO B) – CIGO per le aziende già in CIGS

1) viene confermata la prevalenza delle CIGO “COVID-19” rispetto alla CIGS in fase di istruttoria o già approvata e in corso.

PUNTO C) – Disciplina speciale per il FIS

1) in aggiunta a quanto previsto al punto A), viene esteso il FIS per 9 settimane anche ai dipendenti delle aziende con più di 5 dipendenti e viene confermata la non applicazione del tetto di fruibilità del FIS previsto dal D.Lgs. 148/2015;
2) viene confermata la possibilità di anticipare il trattamento o chiedere il pagamento diretto anche per le aziende con più di 15 dipendenti.

PUNTI D) e E) – Fondi Bilaterali e CIG per dipendenti imprese agricole

1) si rinvia alla circolare per queste previsioni che riguardano i Fondi Bilaterali e la CIG per i dipendenti delle imprese agricole.

PUNTO F) – Cassa Integrazione in Deroga

Ecco il punto più importante (insieme al successivo punto H), che ha portato i chiarimenti tanto attesi.

1) accesso alla CIGd per tutte le aziende che non abbiano accesso alla CIGO o al FIS;

2) accesso alla CIGd anche per le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS (per esempio le aziende del terziario e quelle di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti), non possono accedere a un ammortizzatore sociale ordinario;

3) per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti: esonero dall’obbligo di accordo sindacale ma obbligo di espletare l’esame congiunto; questi datori di lavoro sono esonerati dall’accordo sindacale, ma la Circolare nulla dice invece circa un eventuale esonero dalla procedura di consultazione sindacale (informativa, richiesta di incontro entro 5 giorni da parte dei sindacati, esame congiunto che si deve concludere entro i 5 giorni successivi), che quindi va esperita;

4) per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti: conferma-esonero dall’obbligo di accordo sindacale e obbligo di espletare l’esame congiunto; questa volta l’ossimoro è dell’INPS, che conferma l’obbligo di accordo, ma poi precisa che tale accordo si considera raggiungo una volta esperita la procedura di esame congiunto, o meglio con la “finalizzazione” della procedura di esame congiunto di cui all’art. 19, comma 1, del D.L. 18 del 17.03.2020. Salvo che al termine “finalizzazione” non si voglia attribuire il significato di “firma di accordo”, il che non pare verosimile, qui l’lNPS conferma che è sufficiente il corretto e completo esperimento della procedura di esame congiunto, anche se non viene firmato un accordo;

5) si alla CIGd anche per il lavoratori intermittenti che abbiano però già risposto alla chiamata e nei limiti delle giornate effettivamente lavorate sulla media dei 12 mesi precedenti;

6) non è necessaria la preventiva fruizione delle ferie;

PUNTO G) – Modalità di pagamento

1) viene confermato il fatto che il trattamento CIGd può essere corrisposto esclusivamente tramite pagamento diretto da parte dell’INPS; l’INPS invita le autorità territoriali alla massima celerità nella approvazione delle domande per accelerare i tempi di pagamento;

2) continua il silenzio invece sulla possibilità per le aziende di integrare il trattamento CIGd con un “rabbocco” che lo porti ad avvicinarsi alla retribuzione piena; rimane quindi il timore che possano sorgere problemi in caso di integrazione, che in questa fase si consiglia di evitare; per chi volesse prendersi qualche rischio, meglio comunque inventare soluzioni creative come “anticipo TFR”, “prestito non oneroso”, “bonus una tantum COVID-19” da erogare in rate mensili per la durata della sospensione in CGId o chi più ne ha, più ne inventi.

PUNTO H) – CIGd per le plurilocalizzate

1) conferma della nozione di “plurilocalizzate“: aziende con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome;

2) per le plurilocalizzate la domanda va presentata al Ministero, che la approva mediante decreto (come avviene per la CIGS), mentre la richiesta di pagamento va poi presentata all’INPS tramite una piattaforma web creata ad hoc;

3) tenuto conto della competenza del Ministero, sono superati per le multilocalizzate i problemi dovuti alle differenti previsioni degli Accordi Quadro Regionali (CIGd sì, CIGd no per le aziende che hanno più di 5 dipendenti o che hanno accesso alla CIGS, etc.)Ovvio infatti che il Ministero nel processo di approvazione non si curerà delle beghe delle nostre stizzose e riottose Regioni  e si atterrà ai principi, finalmente chiari e lineari, contenuti nella Circolare in esame.