Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, è stato dato il via libera all’utilizzo del lavoro agile senza necessità di un previo accordo scritto ai datori di lavoro con sede non solo in Lombardia, ma anche nelle altre regioni della cd. “zona gialla” di seguito elencate:
- Emilia Romagna,
- Friuli Venezia Giulia,
- Piemonte,
- Veneto
- Liguria.
Rispetto alla formulazione utilizzata nel precedente D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, è stato tolto il riferimento all’applicazione dello smart working “in automatico” e precisato che, sebbene non sia necessario un previo accordo scritto quantomeno fino al 15 marzo 2020 incluso, devono comunque essere osservati gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Tali obblighi potranno essere assolti in via telematica, potendo ricorrere alla documentazione a tal fine messa a disposizione sul sito Internet dell’INAIL.