Ieri è stato finalmente pubblicato il più volte annunciato d.P.C.M. del 22 marzo 2020.

Era stato infatti preceduto dai messaggi in stile “chiudo – tutto” del Presidente del Consiglio, benché nella sua formulazione appare in realtà come un balbettante slalom tra esigenze di tutela della salute ed esigenze di diplomazia politica.

Più o meno contemporaneamente, è uscita l’ordinanza “sigilla-comuni” o “blocca-furbetti del weekendino” e l’ordinanza 515 della Regione Lombardia che analizzeremo in seguito.

In chiusura, anche un commento sulla gerarchia delle fonti, alla luce del diffuso dubbio su cosa prevalga tra d.P.C.M. e Ordinanze Regionali.

1) Il d.P.C.M. del 22.03.2020

Occorre preliminarmente evidenziare un principio generale, inserito al punto c) dell’articolo 1, che è quello di maggiore importanza: le attività produttive che “sarebbero sospese” in base alla lettera a) dell’art. 1, contente per l’appunto la definizione delle attività sospese, possono comunque proseguire se organizzate in “smart working” (lavoro agile).

Questa precisazione chiarisce i dubbi che erano sorti anche a seguito dell’ennesima Ordinanza della Regione Lombardia (ormai palesemente affetta dalla nota “sindrome da ordinanza isterica”), la n. 514 (che trovate qui).

Art. 1, punto a)

  • al punto a) dell’art. 1 si precisa che sono sospese tutte le attività commerciali e produttive (da qui lo slogan “chiudo tutto” del nostro Presidente del Consiglio, che evidentemente non ha proseguito oltre oltre la nona parola del punto a), ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 (qui riportato); l’Allegato 1 è dunque per ora il contenitore delle attività che possono proseguire anche non in modalità smart working: per comprenderne i contenuti, suggeriamo di munirvi del vostro Codice Ateco;
  • sempre al punto a), troviamo lo “schiaffo” del d.P.C.M. al Governatore Fontana: non sono sospese le attività professionali, sempre ferme naturalmente le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, del d.P.C.M. 11 marzo 2020 (ossia le previsioni in merito alle distanze di sicurezza, alla sanificazione degli ambienti, all’incentivazione dello smart working, all’utilizzo delle ferie, etc.);
  • sempre al punto a) leggiamo che per le attività commerciali resta fermo quanto previsto nel d.P.C.M. 11 marzo 2020 di cui sopra e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020: dunque restano aperte, per quanto è dato comprendere, tutte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, rispettando le misure di sicurezza e, in assenza di precisazioni al riguardo, si può sostenere (non senza correre qualche rischio) che rimanga operativo anche l’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, il quale prevede, tra l’altro e in via esemplificativa, la apertura delle attività di “commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono”; l’argomento è delicato e scivoloso, quindi in questo caso il nostro suggerimento è, per i più prudenti, di sospendere l’attività e provare subito a chiedere l’autorizzazione al Prefetto, oppure (per i meno prudenti) di continuare l’attività e chiedere tale autorizzazione con la massima tempestività; anche se non si riterrà competente in materia, è difficile pensare che il Prefetto non si esprima con un provvedimento che possa fare chiarezza.
  • infine, per le pubbliche amministrazioni, il d.P.C.M. rinvia pigramente a quanto già previsto nel D.L. 18 del 17.3.2020, all’art. 87.

Art. 1, punto b)

  • viene ribadito il principio generalizzato e incondizionato “resta nel comune in cui ti trovi”, salvo spostamenti dovuti, come sempre, a (i) comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o (ii) motivi di salute; attenzione alla virgola dopo “lavorative”: conosciamo ormai le difficoltà ortografico-grammaticali del nostro legislatore, ma finché la virgola rimarrà un segno di interpunzione (e non un inutile orpello estetico), quello strano inciso monco (“di assoluta urgenza”) identifica delle ragioni autonome e non correlate a quelle lavorative, quali per esempio portare il cibo ad anziani genitori bloccati in casa, esigenza che, peraltro, viene manifestata da moltissime famiglie;
  • dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, viene eliminato il passaggio che consentiva ai cittadini “fuori comune o fuori residenza o domicilio” (i cd. “furbetti del weekendino”, per intenderci) di rientrare “al proprio domicilio, abitazione o residenza”; insomma, un “fermi tutti” incondizionato e, tutto sommato, condivisibile;
  • si precisa che restano consentite le attività funzionali a garantire la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; una norma “salva errori e/o omissioni” dell’Allegato 1, che lascia tuttavia spazio a interpretazioni di ogni genere e difficilmente controllabili; l’esercizio è tuttavia condizionato a una autorizzazione da parte del Prefetto, il che evita di incorrere in sanzioni in caso di errata valutazione.
  • restano chiusi: (i) musei e altri istituti e luoghi della cultura, (ii) servizi che riguardano l’istruzione non erogati da remoto
  • sono consentite inoltre:
    • (i) tutte le attività che ruotano intorno alla produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari,
    • (ii) tutte le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza: una previsione alquanto oscura e sibillina, che potrebbe lasciare margini per l’apertura di tutte le attività che ruotano intorno alle vendite online, che sicuramente sono “funzionali a fronteggiare l’emergenza”; difficile tuttavia sostenere con certezza un principio di tale ampiezza, dunque il nostro personalissimo suggerimento è di ricorrere, anche in questo caso, alla richiesta di autorizzazione prefettizia sopra descritta in relazione alle “attività funzionali a garantire la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1” usufruendo, per i più coraggiosi, dellla facoltà prevista per tali attività di svolgerle fino a diverso parere del Prefetto o, per i più prudenti, sospendendo le attività fino alla autorizzazione da parte del Prefetto; attenzione, questa ripeto è una nostra personale interpretazione di una norma di sconcertante genericità e scarsa chiarezza.
    • (iii) le attività “a ciclo produttivo continuo” soggette alla sopra citata autorizzazione del Prefetto, qualora dalla interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti (sono esclusi dalla autorizzazione gli impianti finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale);
    • (iv) le attività dell’aerospazio e della difesa e quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, sempre previa autorizzazione del Prefetto;
  • viene infine confermato l’obbligo per le imprese che continuano la loro attività di rispettare il Protocollo del 14 marzo 2019 sulla regolamentazione delle misure di contrasto al virus COVID-19;
  • l’efficacia del d.P.C.M., per ora (…) ha inizio da oggi, 23 marzofino al 3 aprile 2020.

2) Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020

  • L’ordinanza contiene solo la conferma del già previsto divieto di spostamento in un comune diverso da quello in cui ci si trova, con la solita eccezione degli spostamenti giustificati da “comprovate esigenze lavorativedi assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, in relazione alla quale rinviamo a quanto esposto sopra.

3) Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020

L’ordinanza, prevede:

  • la sospensione dell’attività amministrativa “in presenza” per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati abilitati all’esercizio di attività amministrativa, salvi i servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità, per i quali sia necessaria la presenza fisica; per il dettaglio delle limitazioni alla attività amministrativa, pare sufficiente rinviare al testo dell’Ordinanza (che trovate qui);
  • chiusura di tutte le strutture ricettive e sospensione dell’accoglienza ospiti con diritto alla permanenza per massimo 72 ore dall’entrata in vigore dell’Ordinanza; la norma si applica anche ai residence, agli agriturismi e alle locazioni brevi per finalità turistiche (salvo la permanenza degli operatori sanitari o dei pazienti in isolamento domiciliare, ecc.); vi sono poi alcune esclusioni per le quali si rinvia al provvedimento;
  • efficacia dal 23 marzo al 15 aprile 2020

4) Chi vince tra Ordinanze Regionali e d.P.C.M.?

E’ sorto questo spinoso dubbio soprattutto alla luce del contrasto tra il d.P.C.M. 22 marzo 2020 e l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020.

Quest’ultima infatti contiene previsioni più stringenti in merito alle imprese che devono chiudere e contiene un Allegato 1 con un elenco delle attività che possono proseguire più ampio e diverso dall’elenco contenuto nell’Allegato 1 del citato d.P.C.M. 22 marzo 2020.
Per semplificare, si può sostenere che una Ordinanza Regionale possa sicuramente introdurre limitazioni maggiori rispetto a quelle previste dalla legge, qualora sussistano profili di urgenza ed estrema eccezionalità come nel caso di specie.
Tuttavia, è evidente che affinché un’Ordinanza possa derogare a una norma nazionale, è necessario che la norma esista.
Dunque a nostro avviso le Ordinanze, come la n. 514, pubblicate prima del d.P.C.M. del 22 marzo 2020, per poter essere applicabili anche dopo la pubblicazione di quest’ultimo, necessitano di una nuova Ordinanza che ne confermi la validità.

Più in generale, ciò di cui abbiamo veramente bisogno in questa drammatica situazione, è che le autorità si parlino, si accordino tra loro e agiscano in modo unico e coordinato contro il nemico comune rappresentato dal COVID-19.

E non il contrario.