Con singolare puntualità ieri è stata pubblicata la prevista Circolare Inail volta a spegnere ogni allarmismo nato dalla qualificazione del Covid contratto in azienda come infortunio sul lavoro.
La Circolare, che sorprende per la sua puntualità e chiarezza, spegne la litania del “tutti in galera” diffusa dai diffusori di preoccupazioni inesistenti (come se non ce ne fosse abbastanza di quelle esistenti …) precisando che:
– l’infezione Covid, se contratta in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail, come qualunque altra patologia causata da agenti biologici
– la inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa (e attenzione, ricordatevi che questo periodo non rileva ai fini del computo del periodo di comporto)
– gli oneri degli eventi infortunistici derivanti dal contagio non comportano maggiori oneri per le imprese (dunque non ci saranno i paventati aumenti dei premi)
– l’INAIL effettuerà comunque una indagine per valutare la correlazione tra contagio e luogo di lavoro e non riconoscerà l’infortunio, quindi, in modo automatico
– la responsabilità del datore di lavoro, sia ai fini civilistici che ai fini penali e della azione di regresso da parte dell’Inail, non dipende minimamente dalla mera qualificazione del Covid contratto sul luogo di lavoro come infortunio, ma dalla eventuale violazione da parte del datore di lavoro delle leggi e degli obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali e tecniche che, per il Covid, si possono rinvenire nei protocolli (di cui abbiamo parlato qui e qui) e nelle linee guida governative e regionali di cui all’art. 1, comma 14 del D.L. 33 del 16.5.2020.
Dunque, nessun timore per chi si attenga a leggi, protocolli e linee guida: il Covid come infortunio è solo una giusta e consona misura di tutela per i dipendenti che lo contraggano sul luogo di lavoro.