1) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Fondo Integrazione Salariale (FIS)

I beneficiari sono già nelle condizioni di poter inviare l’informativa ai sindacati e, ove richiesto da questi ultimi, fare il virtual-incontro.
CGIL, CISL e UIL hanno concordato un testo di accordo che sono disponibili a firmare e scambiare via email, anche senza fare l’incontro (salvo che ci siano RSA o RSU), che prevede però necessariamente l’anticipo del trattamento da parte dell’azienda, l’integrazione fino al 100% e il riconoscimento degli istituti contrattuali (ferie, permessi, ratei) in misura totale (ossia senza le decurtazioni derivanti dalla sospensione dal lavoro).  
Se non si è disposti a garantire tali benefici, bisogna sedersi al tavolo virtuale del confronto sindacale, munirsi di molta pazienza e trattare con i sindacati il cui approccio (soprattutto quello della CGIL), salvo poche eccezioni, pare smentire l’unanime convinzione circa il fatto che dopo questa epidemia tutto sarà diverso … 

La lettura di questo aggiornamento, per chi abbia accesso alla CIGO o al FIS, può fermarsi qui. 
Ciò che segue è riservato agli sfortunati potenziali fruitori della Cassa in Deroga.

2) Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGd)

Per le aziende fino a 5 dipendenti, che non beneficino di altri ammortizzatori sociali, non ci sono particolari problemi, salvo il fatto che non tutte le Regioni hanno già firmato l’Accordo Quadro necessario per il riconoscimento dell’ammortizzatore sociale e senza Accordo Quadro non si può fare nulla.

Per ora hanno risposto all’appello (salvo firme dell’ultima ora, non ancora note) solo 9 Regioni: ma tanto che fretta c’è? … 

Circa la metà delle Regioni che hanno firmato l’Accordo Quadro, peraltro, hanno introdotto delle previsioni in palese contrasto con quelle di cui all’art. 22 del D.L. 18 del 22.03.2020 (che abbiamo già trattato qui), limitando espressamente l’accesso alla CIGd alle aziende fino a 5 dipendenti, o alle aziende che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore sociale, compresa la CIGS.

In questo modo, di fatto, alcune Regioni obbligano le aziende del settore Commercio / Terziario, con più di 50 dipendenti, a ricorrere alla CIGS, che richiede una procedura di consultazione molto più complessa (che dura 25 giorni e richiede un passaggio in Regione o al Ministero del Lavoro per le aziende dislocate in più regioni), una preparazione della domanda molto più dettagliata e, soprattutto, che non consente la fruizione dell’ammortizzatore retroattiva dal 23.2.2020.

Ormai è evidente che alcuni dei nostri illuminati politici regionali stanno ingaggiando una assurda battaglia contro il Governo centrale, noncuranti del fatto che la stanno giocando sulla pelle di aziende e prestatori di lavoro di tutta Italia.

Di seguito vi propongo l’elenco delle Regioni che hanno già firmato un Accordo Quadro, evidenziando quelle che hanno introdotto una limitazione all’accesso alla CIGd non prevista nel D.L. 18 del 22.03.2020 :

-Calabria: CIGd ammessa solo per i datori di lavoro che non possono fruire degli ammortizzatori ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015; tutto a posto, considerato che si fa riferimento solo agli ammortizzatori “ordinari”? Certo che no, perchè nella dettagliata elencazione di questi ammortizzatori “ordinari”, si legge quanto segue: “CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori dipendenti, di settore, ecc.”; dunque in Calabria la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è un ammortizzatore sociale ordinario; pertanto niente CIGd per chi ha accesso alla CIGS

– Campania: la Regione Campania esclude il diritto alla CIGd per chi abbia diritto a qualunque altro ammortizzatore sociale, quindi anche alla CIGS; dunque in Campania niente CIGd, per chi ha accesso alla CIGS

– Emilia Romagna: anche qui, niente CIGd per chi ha accesso alla CIGS, come previsto nel precedente Accordo Quadro della stessa Regione del 6 marzo 2020, quasi a voler dire che all’Emilia Romagna del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 non gliene importa nulla; dunque in Emilia Romagna niente CIGd, per chi ha accesso alla CIGS

– Lazio: è l’accordo più chiaro e puntuale (insieme a quello delle Marche): accesso alla CIGd garantito anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ma che non versano i contributi Cigo; vengono in questo caso citate espressamente, in via esemplificativa e non esaustiva, le imprese con più di 50 dipendenti “esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio compresi gli operatori turistici, imprese del trasporto aereo e partiti politici” : dunque in Lazio accesso alla CIGd garantito anche alle aziende che abbiano diritto alla CIGS

– Liguria: distratti dalla brezza marina, qui i firmatari non precisano alcunchè e rimandano semplicemente al D.L. 18 del 17.03.2020; dunque in Liguria, chi lo sa se c’è la CIGd per chi ha accesso alla CIGS? Per ora nessuno lo sa, anche se la interpretazione più corretta del D.L. 18 porta a dire si, la CIGd c’è anche per chi ha accesso alla CIGS

– Lombardia: qui l’accordo è chiaro (art. 2, comma 1) nel precisare che hanno diritto alla CIGd anche le aziende che abbiano accesso alla CIGS; l’esclusione è infatti per i datori di lavoro che abbiano accesso ad altri ammortizzatori sociali “ordinari

– Marche: è l’accordo più chiaro e puntuale (insieme a quello del Lazio): accesso alla CIGd garantito anche alle aziende che abbiano diritto alla CIGS, che non possano beneficiare della CIGO o del FIS- Puglia: anche qui, vale quanto scritto per la Liguria; nessuna precisazione, molti dubbi: un sì di incoraggiamento ci porta a dire, anche qui, un bel sì, la CIGd c’è anche per chi ha accesso alla CIGS

– Toscana: qui addirittura si ammettono alla CIGs tutti i datori di lavoro del settore privato, senza distinzioni … dunque direi che qui sicuramente accesso alla CIGd garantito anche alle aziende che abbiano diritto alla CIGS.


Per ora quindi solo 9 Regioni hanno risposto all’appello CIGd, e il risultato è il variegato patchwork sopra elencato, dovuto al fatto che il Governo ha argutamente demandato alle riottose Regioni la disciplina di un istituto fondamentale per la sopravvivenza di moltissime imprese e per il sostentamento di moltissime famiglie italiane. Complimenti!

3) E intanto il Governo cosa fa?

Noncurante del caos Regionale che ha generato, in quella fase della sera che segue la quotidiana esibizione televisiva del nostro elegantissimo Presidente del Consiglio, emana un decretello (il D.M. 23.03.2020, che trovate qui),  nel quale:

  • stanzia 1.293.200.000 € per le Casse in deroga e lo distribuisce alle riottose Regioni sulla base di un calcolo assai oscuro, ossia il calcolo del “numero di dipendenti non coperti da trattamenti ordinari di integrazione salariale”, dunque quelli che avrebbero diritto alla CIGd, sulla base di un principio tutt’altro che condiviso da tutte le Regioni;
  • stanzia un ulteriore somma, “fino a” 120 milioni di Euro per il 2020, per le aziende che abbiano unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome, precisando che in quel caso sarà il Ministero del Lavoro (e non le riottose Regioni) a occuparsi di riconoscere il trattamento “per conto delle Regioni interessate”;
  • non fornisce alcuna precisazione, contrariamente alle aspettative, circa il tema sopra trattato (accesso alla CIGd per aziende che non benficiano della CIGO ma che hanno accesso alla CIGS), né in merito ai beneficiari della CIGd, né in merito alle procedure sindacali da seguire per le aziende localizzate in più regioni.

Non ci resta che attendere la Circolare INPS, nell’aupiscio (lo scriviamo con assai poca convinzione, ma lo scriviano!) che possa portare un po’ di luce in questo confuso magma normativo/regolamentare.

Ma nel frattempo e in ogni caso, il nostro personale suggerimento, a questo punto, è il seguente:

1) per tutti: avviare, nelle Regioni che hanno già firmato l’Accordo Quadro (e anche nelle altre Regioni, non appena avranno firmato l’Accordo Quadro), le consultazioni per la CIGd, sia da parte di chi ne abbia accesso senza alcun dubbio, sia (ma in questo caso solo nelle Regioni che ne consentono la fruizione) da parte delle aziende che hanno accesso anche alla CIGS

2) solo per le aziende che abbiano accesso alla CIGS: avviare, in parallelo rispetto alla consultazione per la CIGd, anche l’esame congiunto finalizzato alla domanda di CIGS, sia in relazione alle unità produttive site nelle Regioni nelle quali sono ammesse alla CIGd (indicando come data di decorrenza il periodo successivo a quello di fruizione della CIGd), sia in relazione a quelle site nelle Regioni nelle quali non sono ammesse alla CIGd (indicando come data di fruizione, la data immediatamente successiva alla conclusione dell’esame congiunto).
Ciò nell’auspicio che prima o poi qualcuno si prenda la briga di dipanare questa assurda matassa e chiarire definitivamente il problema.

4) Per i collezionisti di autocertificazioni

Vi alleghiamo l’ultima versione del modulo di autocertificazione per la circolazione dei cittadini, rilasciato dal Governo dopo l’introduzione delle ultime restrizioni alla circolazione dei cittadini.