Nella notte è stato pubblicato il d.P.C.M. 11 marzo 2020 (di seguito “DPCM”), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19 (che trovate qui)

Il DPCM è in vigore da oggi, 12 marzo 2020, fino al 25 marzo 2020. 

Dopo tale data, in assenza di nuove previsioni o di proroghe, quanto di seguito descritto non sarà più applicabile.

Ecco le previsioni del DPCM:

A) Rimangono confermate le limitazioni in merito agli spostamenti nel territorio nazionale:

Continuano a essere ammessi gli spostamenti in tutta italia (senza distinzioni per comuni, città, vie, zone di qualunque “colore” e quant’altro) solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sul punto si rinvia al precedente articolo, rinvenibile qui). Chi si muove, anche a piedi e anche in città, deve essere pronto ad autocertificare le motivazioni del proprio spostamento.

B) L’ art. 1 DPCM: prevede le seguenti misure:

1)Sospensione (quindi temporaneamente chiusura) delle attività commerciali al dettaglio (negozi), con le seguenti eccezioni:

(i) vendità alimentari di cui all’Allegato 1 del DPCM:

  • supermercati, ipermercati, discount, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari,
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati, 
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici , 
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2),
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, 
  • commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, 
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, 
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, 
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, farmacie, 
  • commercio al dettaglio in  altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, 
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati,
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, 
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, 
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, 
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento,
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet,
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione,
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, 
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

2) Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su  base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Ammessa, con il rispetto delle norme di sicurezza sulla distanza (distanza 1 metro) e igiene, la sola ristorazione con consegna a domicilio, le somministrazioni di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio (Autogrill e affini) e i servizi di rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali

3) Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona fra le quali quelle svolte dai parrucchieri, barbieri, estetisti (rimangono aperti: lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, pompe funebri e attività connesse).

4) Prosecuzione, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi bancari, finanziari, assicurativi, delle attività’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Operatività, con le limitazioni previste dalle Regioni o dal Ministero della Salute, dei trasporti pubblici, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) Apertura delle pubbliche amministrazioni, limitatamente alle attività indifferibili da rendere di persona, per il resto operano attraverso il lavoro agile.

7) Prosecuzione di tutte le attività produttive e professionali, con le seguenti “raccomandazioni” (non obblighi o disposizioni, ma un invito che tuttavia non lascia grandi margini di discrezionalità, se non nell’ambito della ragionevolezza e del senso civico) – considerato che il DPCM non fa riferimento ad altre attività, quali banalmente i servizi, deve per ora ritenersi che questa previsione riguardi, oltre alle attività produttive, professionali, anche quelle del commercio, del terziario e dei servizi, che non rientrino tra quelle citate nei punti che precedono

7.a) “massimo utilizzo” del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;

7.b) incentivazione di ferie e congedi retribuiti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (si esclude quindi il ricorso ai permessi non retribuiti o alla aspettativa non retribuita); 

7.c)  sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione (con il buon senso pare potersi ritenere, da una prima lettura, che si parli quantomeno e in via esemplificativa dei seguenti reparti: reparti commerciali, promozione delle vendite, partecipazione alle gare, marketing e business development, servizi di reception, accoglienza, servizi di mera segreteria e assistenza ai managers);

7.d) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; sono quindi ammesse anche attività che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro, a condizione che vengano adottati concreti strumenti di protezione individuale nell’ambito di severi protocolli di sicurezza anti-contagio;

 7.e) incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche fermando temporaneamente le attività con il ricorso agli ammortizzatori sociali.

8) Limitazione al massimo – per le sole attivita’ produttive – degli spostamenti all’interno dei siti e contingentazione dell’accesso agli spazi comuni; 

9)  Incoraggiamento – sempre limitatamente alle attività produttive – delle intese sindacali (tra associazioni di categoria dei datori di lavoro e sindacati dei lavoratori) in relazione alle misure di cui ai precedenti numeri 7) e 8). Da tale previsione si trae, implicitamente, che non vengono sospese le attività sindacali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e che nell’ambito delle intese tra tali associazioni possono essere definite con maggior dettaglio le modalità di attuazione delle “raccomandazioni”, nonché l’introduzione, concordata tra le parti sociali, di idonei strumenti di tutela della igiene e salute pubblica e dei prestatori di lavoro coinvolti. Si esclude, a nostro avviso, che in base a tali accordi possano invece essere introdotte modifiche volte a ridurre le limitazioni introdotte dal DPCM in esame.

10) Massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile, per tutte le attività non sospese: questa previsione di chiusura, apparentemente di banale e di scarso rilievo, ha invece un impatto di estrema rilevanza. Per chi ancora ritenesse il contrario e per i fautori del #chiudiamotutto e del #nonsipuòfarenulla, il legislatore precisa che fuori dalle attività espressamente sospese o limitate, le attività continuano normalmente, pur con le limitazioni previste nel DPCM qui descritto e, ove compatibili con quest’ultimo, con le limitazioni previste dai precedenti provvedimenti del Governo (dPCM del 8 marzo 2020, Direttiva Covid-19 del Ministero dell’Interno del 8 marzo 2020, Ordinanza interpretativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sempre del 8 marzo 2020 e DPCM del 9 marzo 2020) di cui abbiamo già parlato nei nostri precedenti articoli.