{"id":4631,"date":"2020-05-20T09:23:25","date_gmt":"2020-05-20T09:23:25","guid":{"rendered":"http:\/\/aldocalza.com\/?p=4631"},"modified":"2020-11-12T09:06:08","modified_gmt":"2020-11-12T09:06:08","slug":"lattesissimo-decreto-rilancio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/lattesissimo-decreto-rilancio\/","title":{"rendered":"L&#8217;attesissimo Decreto Rilancio"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>Poco prima della mezzanotte di ieri, nell\u2019ormai consueto &#8220;<em>night-style<\/em>\u201d che caratterizza la carriera legislativa del noto .. \u201c<em>Anchorman<\/em>&#8221; Giuseppe Conte,&nbsp;<strong>\u00e8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso e chiacchierato Decreto Rilancio<\/strong>, che prende quindi il nome di&nbsp;<strong>D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e che \u00e8 entrato in vigore&nbsp;ieri, 19 maggio 2020<\/strong> (che trovate <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=2020-05-27\">qui<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci limitiamo a riassumere i provvedimenti (non molti in verit\u00e0&nbsp;e&nbsp;quasi tutti gi\u00e0 noti) strettamente inerenti il diritto del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima di farlo, due aggiornamenti collaterali:<\/p>\n\n\n\n<p>1) \u00e8 prevista per oggi o domani la pubblicazione di una <strong>nota di rettifica dell\u2019Inail<\/strong> in merito alla qualificazione del Covid contratto in azienda come infortunio sul lavoro: viene chiarito l\u2019equivoco generato da commentatori frettolosi e superficiali circa la responsabilit\u00e0 del datore di lavoro, che ovviamente non deriva dalla mera qualificazione del Covid come infortunio sul lavoro, ma che consegue all\u2019omesso rispetto da parte del datore di lavoro di tutti i Protocolli e di tutte le misure nazionali e regionali previste a tutela dei dipendenti in materia di Covid (ricordatevi, al riguardo, di attenervi a tutte le disposizioni vigenti e di aggiornare il vostro DVR e, per chi ne abbia in vigore, i vostri DUVRI).<\/p>\n\n\n\n<p>2) per chi gi\u00e0 non la avesse vista, vi segnaliamo <strong><a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/53354e9a-a326-43b4-b6d7-6bf47e53f7f2\/Ordinana+Regione+Lombardia+547+del+17+maggio+2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-53354e9a-a326-43b4-b6d7-6bf47e53f7f2-n8AyO.B\">l\u2019ordinanza della Regione Lombardia del 17 maggio<\/a><\/strong> che contiene, tra le altre previsioni, l\u2019obbligo per le aziende di misurare la temperatura a tutti i dipendenti all\u2019ingresso (con buona pace dell\u2019anacronistico garante della privacy) e con un forte invito (che suggeriamo di interpretare come obbligo) di misurarla a chiunque entri in azienda, compresi quindi clienti e fornitori.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Vediamo in breve le ormai note novit\u00e0 del Decreto:<br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1) art. 60: aiuti per il pagamento di salari per evitare i licenziamenti durante la pandemia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La norma, piuttosto oscura, prevede che le Regioni e provincie autonome possano adottare misure di aiuto al fine di contribuire ai costi salariali, compresi contributi inps e inail, &nbsp;fino a un massimo dell\u201980% degli stessi, per un periodo non superiore a 12 mesi che pu\u00f2 retroagire fino al 1 febbraio 2020.<br>Tali aiuti possono essere combinati con altre misure di sostegno \u201cgeneralmente disponibili\u201d senza ovviamente che ci\u00f2 possa generare una \u201csovracompensazione\u201d dei costi salariali e possono coesistere anche con il differimento dei pagamenti contributivi.<br>Gli aiuti devono riguardare dipendenti che sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o riduzione delle attivit\u00e0 a causa del Covid, ma a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere la propria attivit\u00e0 in modo continuativo.<br>Norma come detto oscura: attendiamo quindi i provvedimenti delle Regioni al riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) artt. 68 e 69: l\u2019atteso prolungamento del periodo di CIGO, FIS e CIGd&nbsp;\u2026 e il pasticcio del&nbsp;\u2026 distanziamento sociale tra le prime 13 settimane e le ultime 5<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No, ve lo anticipiamo: l\u2019obbligo di mascherina per chi \u00e8 in cassa integrazione non \u00e8 stato introdotto!<br>Ma la sindrome da distanziamento sociale ha obnubilato il nostro confuso legislatore nella introduzione dell\u2019auspicato incremento del periodo di fruibilit\u00e0 dei Covid-ammortizzatori.<br>In breve, ecco i nuovi termini:<br>&#8211;&nbsp;<strong>9 settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020<\/strong>&nbsp;(il fatto che per molti siano gi\u00e0 decorse, al legislatore non interessa affatto)<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;<strong>5 settimane ulteriori, sempre per il medesimo periodo 23 febbraio \/ 31 agosto<\/strong>,&nbsp;solo per chi abbia interamente fruito del periodo precedentemente concesso di 9 settimane&nbsp;(attenzione, la norma non chiarisce se l\u2019esaurimento delle 9 settimane debba essere gi\u00e0 avvenuto alla data della pubblicazione del decreto; rimane quindi il timore di qualche folle circolare INPS o del Ministero in senso contrario; la norma tuttavia non permette interpretazioni restrittive, dunque anche in caso di \u201ccircolari pazze\u201d direi che ci sono solidi elementi per ritenere che tutti possano fruire delle 9+5 settimane, anche coloro che alla data del 19.5 non avevano esaurito le prime 9)<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;<strong>4&nbsp;settimane ulteriori, per il periodo dal 1 settembre al 31 ottobre 2020<\/strong>.La fruizione \u00e8 alle medesime condizioni previste per le altre settimane, ossia nessuna condizione; il problema del &nbsp;\u201cdistanziamento social-temporale\u201d di queste 4 settimane aggiuntive riguarda coloro che hanno gi\u00e0 esaurito le prime 9 e\/o che esauriranno le 14 complessive al 31 di maggio e dovranno attendere fino al 1 settembre per avviare le 4 settimane aggiuntive pur in pendenza del divieto di licenziamento di cui al noto art. 46 del D.L. 18 del 17.03.2020. <\/p>\n\n\n\n<p>Salvo che il noto Anchorman non intenda pagare di tasca propria gli stipendi dei dipendenti delle aziende che rimarranno intrappolate in questo pasticcio, va trovata una soluzione in tempi brevi, direi entro fine mese \u2026 e possibilmente una norma, non una conferenza stampa serale a reti unificate &#8230;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; le 4 settimane ulteriori&nbsp;sono invece immediate, ossia senza distanziamento temporale, per le imprese del turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, dopo che le stesse avranno interamente fruito delle 14 settimane precedenti (domanda: ma perch\u00e8 mai una azienda che non ha esaurito le 14 settimane, dovrebbe chiedere le 4 aggiuntive? Oscuri misteri legislativi dell\u2019era Covid)<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la nuova durata si applica anche alle aziende in CIGS e che intendano passare alla CIGO<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;<strong>la nuova durata si applica anche alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; le domande per i periodi oltre le 9 settimane vanno inoltrate all\u2019INPS e sono concesse da quest\u2019ultima<\/strong>&nbsp;e non vengono pi\u00f9 lasciate in balia dei capricci delle regioni \u2026 una buona notizia!<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;<strong>le domande di CIGd per le plurilocalizzate continuano a dover essere inviate al Ministero e vengono concesse da quest\u2019ultimo;&nbsp;<\/strong>\u00e8 minacciosamente presente un rinvio a un futuro decreto del Ministro del Lavoro (ma ne abbiamo uno, di Ministro del Lavoro?) la definizione di&nbsp;<strong>aziende plurilocalizzate<\/strong>, ossia il numero di regioni e provincie autonome in cui sono localizzate le unit\u00e0 produttive delle aziende che rientrino nella categoria delle plurilocalizzate; ma direi che \u00e8 difficile pensare che il Ministro sia cos\u00ec folle da modificare il parametro gi\u00e0 in vigore in precedenza (sedi o unit\u00e0 produttivo o operative o punti vendita in almeno 5 regioni o provincie autonome), perch\u00e8 cos\u00ec facendo genererebbe un caos difficilmente gestibile. Teniamo le dita incrociate!<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre in relazione alle <strong>aziende plurilocalizzate<\/strong>, l&#8217;<strong>art.&nbsp;70,&nbsp;comma&nbsp;1,&nbsp;lett.&nbsp;g)&nbsp;<\/strong>del Decreto prevede &#8211; in modo sibillino &#8211; che <strong>la cassa integrazione in deroga \u201c<em>pu\u00f2 essere concessa<\/em>\u201d con le modalit\u00e0 di cui all\u2019art. 7 del D.lgs. 148 \/ 2015.<\/strong>&nbsp;Quest&#8217;ultima norma prevede come modalit\u00e0 principale di pagamento della cassa integrazione l\u2019anticipo da parte dell\u2019azienda, mentre prevede (peraltro solo per la CIGO) come modalit\u00e0 secondaria, condizionata al sussistere di determinate condizioni, il pagamento diretto da parte dell\u2019INPS. Il rinvio a tale norma pu\u00f2 far ritenere, dunque, che,&nbsp;su richiesta dell\u2019azienda plurilocalizzata, il Ministero possa autorizzare anche l\u2019anticipo del trattamento di cassa integrazione in deroga da parte dell\u2019azienda, in sostituzione del pagamento diretto da parte dell\u2019INPS&nbsp;che fino a oggi, per la cassa in deroga, era invece obbligatorio. <\/p>\n\n\n\n<p>La previsione \u00e8 foriera di notevoli complicazioni, soprattutto per le aziende che abbiano gi\u00e0 in corso una CIGd con pagamento diretto, e la norma \u00e8 tutt\u2019altro che chiara e puntuale. <\/p>\n\n\n\n<p>Dunque sembra opportuno in questo caso attendere una precisazione da parte del Ministero, che si spera giunga in tempi brevi. Fino ad allora, sconsigliamo di assumere iniziative che potrebbero complicare il processo di autorizzazione soprattutto delle domande di cassa in deroga gi\u00e0 formulate e non ancora approvate.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo la carota, un po\u2019 di bastone:<br><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; viene reintrodotta la frase che condiziona il riconoscimento della CIGO e del FIS al previo esperimento della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgere entro i 3 giorni successivi ala comunicazione preventiva; se non ci fosse da piangere, verrebbe quasi da ridere \u2026<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&#8211; attenzione al deposito delle domande: se non vengono depositate entro il 31 maggio, la retroattivit\u00e0 della cassa o del FIS fino al 23 febbraio decadono e viene limitata a una sola settimana.<br>Ovviamente nella legge non vi sono previsioni relative alle aziende che, per il primo periodo di 9 settimane, abbiano gi\u00e0 effettuato la consultazione sindacale e\/o abbiano firmato un accordo sindacale.&nbsp;<br>E\u2019 tuttavia (purtroppo) evidente che&nbsp;la consultazione andr\u00e0 effettuata nuovamente, ove prevista, e per chi abbia firmato un accordo, andr\u00e0 firmata quantomeno una integrazione allo stesso&nbsp;che lo adegui alla nuova durata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3) art. 72: congedi parentali<\/strong><br>&#8211; il congedo per i genitori di figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni, indennizzato al 50% della retribuzione, &nbsp;\u00e8 aumentato a 30 giorni fruibili dal 5 marzo al 31 luglio 2020;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il congedo gratuito, protetto dal divieto di licenziamento, prima garantito ai genitori con figli dai 12 ai 16 anni, viene adesso applicato ai genitori \u201ccon figli minori di 16 anni\u201d, quindi diventa utilizzabile anche per i genitori di figli di et\u00e0 non superiore a 12 anni che abbiamo esaurito i 30 giorni di cui al punto che precede (almeno cos\u00ec sembra doversi interpretare la norma);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; bonus baby sitter aumentato a Euro 1.200 e copre anche la iscrizione a centri estivi e altri servizi di integrativi per l\u2019infanzia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4) art. 73: permessi 104<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; aggiunte altre 12 giornate di permessi per i mesi di maggio e giugno 2020<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5) art. 80: prolungato il periodo di divieto di licenziamento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;<strong>il divieto di licenziamenti individuali ex art. 3 della legge 604\/66<\/strong>&nbsp;(che non comprendono quindi i licenziamenti dei dirigenti, giusto per smentire una delle tante <em>fake news <\/em>in materia) viene modificato ed&nbsp;<strong>esteso al periodo di 5 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020<\/strong>; quindi&nbsp;<strong>fino al 17 agosto 2020<\/strong>, di licenziamenti per motivi oggettivi per quadri, impiegati e operai non se ne parla;&nbsp;<strong>stessa efficacia per la sospensione in corso riguardante i licenziamenti collettivi e per le procedure ex art. 7 della legge 604\/1966<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Dunque gli sfortunati che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo dal 23 febbraio in poi, o che abbiano comunicato alla ITL la intenzione di licenziare per motivo oggettivo e la procedura sia ancora in corso, devono aspettare fino al 17 agosto 2020 prima di poter proseguire nelle rispettive procedure. <\/p>\n\n\n\n<p>Considerato che le ITL durante il mese di agosto nemmeno si sogneranno di riaprire, per le procedure ex art. 7 della legge 604\/66 se ne riparla a settembre se non, visti i ritardi accumulati e il prevedibile incremento di procedimenti, a ottobre \u2026 insomma, un blocco dei licenziamenti individuali che va ben oltre il periodo coperto dalla cassa integrazione con causale Covid-19 \u2026 il Governo dovr\u00e0 prima o poi affrontare il pasticcio che ha combinato, ammesso che ne sia capace \u2026&nbsp;<br>&#8211; possibilit\u00e0 di revoca a costo zero dei licenziamenti irrogati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, condizionato alla contestuale richiesta di casa integrazione a partire dalla data in cui avrebbe avuto efficacia il licenziamento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6) art. 90: lavoro agile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; viene previsto il&nbsp;<strong>diritto al lavoro agile per i genitori di figlio minore di anni 14<\/strong>, purch\u00e8 nessuno dei genitori fruisca di cassa integrazione o indennit\u00e0 di disoccupazione,&nbsp;<strong>alla sola condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le mansioni da svolgere.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7) art. 93: proroga contratti a termine<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; norma oscura e confusa: un campo minato per le aziende, da usare con grande cautela; si tratta della introduzione della possibilit\u00e0 di proroga o rinnovo dei contratti anche in assenza di una delle causali previste all\u2019art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81\/2015, fino al 30 agosto 2020, limitatamente ai contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020; conoscendo come si muovono i giudici quando devono interpretare queste norme, vi invito a stare alla larga da questa previsione, se volete evitare guai in caso di un futuro contenzioso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8) art. 95: finanziamenti alle imprese per la riduzione del rischio da contagio sul luogo di lavoro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la norma prevede il riconoscimento da parte dell\u2019INAIL, dopo un iter burocratico non ancora definito, di finanziamenti per le imprese che abbiano acquistato strumenti per la riduzione del contagio; una norma che rende opportuno seguire con attenzione i provvedimenti dell\u2019Inail al riguardo, che si suppone arriveranno nelle prossime settimane<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9) art. 120: credito di imposta per l\u2019adeguamento degli ambienti di lavoro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; viene introdotto un credito di imposta fino a Euro 80.000 per chi abbia effettuato gli interventi necessari per far rispettare sul luogo di lavoro le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10) art. 125: credito d&#8217;imposta per la sanificazione e l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; viene introdotto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro utilizzati, nonch\u00e9 per l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Poco prima della mezzanotte di ieri, nell\u2019ormai consueto &#8220;night-style\u201d che caratterizza la carriera legislativa del noto .. \u201cAnchorman&#8221; Giuseppe Conte,&nbsp;\u00e8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso e chiacchierato Decreto Rilancio, che prende quindi il nome di&nbsp;D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e che \u00e8 entrato in vigore&nbsp;ieri, 19 maggio 2020 (che trovate&#8230;<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48,32,49],"tags":[50,36,51],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"trp-custom-language-flag":false,"post-thumbnail":false,"small-thumb":false,"square-thumb":false,"blog-masonry-thumb":false,"masonry-thumb":false,"full-thumb":false,"full-masonry-thumb":false,"project-thumb":false,"project-masonry-thumb":false,"project-full-thumb":false},"uagb_author_info":{"display_name":"aldocalza - employment and labor law firm","author_link":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/author\/giorgia-imperatori\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Poco prima della mezzanotte di ieri, nell\u2019ormai consueto &#8220;night-style\u201d che caratterizza la carriera legislativa del noto .. \u201cAnchorman&#8221; 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