{"id":4621,"date":"2020-03-28T21:24:21","date_gmt":"2020-03-28T21:24:21","guid":{"rendered":"http:\/\/aldocalza.com\/?p=4621"},"modified":"2020-11-12T09:07:34","modified_gmt":"2020-11-12T09:07:34","slug":"circolare-inps-n-47-del-28-marzo-2020-in-materia-di-ammortizzatori-sociali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/circolare-inps-n-47-del-28-marzo-2020-in-materia-di-ammortizzatori-sociali\/","title":{"rendered":"Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 in materia di ammortizzatori sociali"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>A \u201csoli\u201d &#8230; 11 giorni dalla pubblicazione del D.L. 18 del 17.03.2020, finalmente arriva la tanto attesa Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020 in materia di ammortizzatori sociali (che trovate <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/CircolariZIP\/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.pdf\">qui<\/a> ).<br><\/p>\n\n\n\n<p>La Circolare chiarisce in modo finalmente chiaro e preciso tutti i dubbi generati dall\u2019orrido intreccio tra D.L. 18 del 17.03.2020, Accordi Quadro Regionali e Bozze di Accordi Semi-Standard fatte circolare dai sindacati.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Ecco in breve cosa prevede la Circolare.<br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>PUNTO A) &#8211; CIGO e FIS<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>1) Confermato l\u2019accesso alla CIGO e al FIS per i dipendenti assunti fino al 23.02.2020, tenendo conto anche del periodo pregresso per i dipendenti oggetto di trasferimento di azienda <em>ex<\/em> art. 2112 c.c. o passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore in caso di successioni in appalti avvenuti dopo tale data.<\/p>\n\n\n\n<p>2) Confermata la causale \u201cCOVID-19\u201d che permette l\u2019accesso alla CIGO dal 23.02.2020 al 31.08.2020 e per una durata massima di 9 settimane, con esenzione dal contributo addizionale e con esclusione di tale periodo nel computo del massimale di 52 settimane nel biennio mobile (o 26 settimane per il FIS).<\/p>\n\n\n\n<p>3) Deroga totale al limite dei 24 mesi nel biennio mobile (30 mesi per il settore lapideo ed edile), con la precisazione che possono chiedere la CIGO \u201cCOVID-19\u201d anche le aziende che hanno gi\u00e0 raggiunto i 24 mesi nel biennio mobile e il limite di un terzo delle ore orarie lavorabili nel biennio mobile.<\/p>\n\n\n\n<p>4) Non applicabilit\u00e0 del requisito dei 90 giorni di anzianit\u00e0 di servizio per i dipendenti da collocare in CIGO o FIS.<\/p>\n\n\n\n<p>5) Viene finalmente chiarito il significato dell\u2019oscura previsione dell\u2019art. 19 del D.L. 18 del 17.03.2020&nbsp;<strong>in merito al balletto accordo\/non accordo, consultazione\/non consultazione sindacale.<\/strong><br>Il citato D.L. 18 prevede in particolare che i datori di lavoro che presentano la domanda CIGO \u201cCOVID-19\u201d \u201c<em>sono dispensati dall\u2019osservanza dell\u2019art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148<\/em>\u201d (che prevede, per i casi come quello del \u201cCOVID-19\u201d, una informativa e un esame congiunto che deve essere richiesto entro tre giorni dai sindacati e che deve concludersi entro i successivi 5 giorni). Tale \u201cdispensa\u201d era per\u00f2 seguita dal seguente inciso:, \u201c<em>fermo restando l\u2019informazione, la consultazione e l\u2019esame &nbsp;congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi &nbsp;quello della comunicazione preventiva<\/em>\u201d.<br>Un ossimoro di assoluta rarit\u00e0 in ambito legislativo.<br>L\u2019Inps corre diplomaticamente in soccorso al confuso legislatore precisando che la \u201cdispensa\u201d deve intendersi riferita al comma 6 dell\u2019art. 14 e comporta semplicemente che le aziende, all\u2019atto del deposito della domanda, non devono dare comunicazione dell\u2019esperimento della procedura di consultazione.<br>Insomma,&nbsp;<strong>la consultazione va fatta, ma non va comunicata all&#8217;INPS<\/strong>.<br><strong>Rimane fermo il fatto che non serve accordo sindacale, naturalmente<\/strong>&nbsp;(il silenzio della Circolare \u00e8 la conferma granitica di tale principio).<\/p>\n\n\n\n<p>7) Per la presentazione della domanda non va fornita alcuna prova sulla sussistenza della causale e sulla non imputabilit\u00e0 dell\u2019evento al datore di lavoro (\u2026 e ci mancherebbe altro!). Non va quindi allegata alla domanda la relazione tecnica.&nbsp;<strong>Alla domanda va allegato soltanto l\u2019elenco dei dipendenti che verranno collocati in CIGO.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>8) Per il pagamento, confermata la facolt\u00e0 per l\u2019azienda di anticipare le prestazioni, cos\u00ec come di chiedere il pagamento diretto che viene riconosciuto \u201cin automatico\u201d senza necessit\u00e0 di provare uno stato di crisi.<\/p>\n\n\n\n<p>9)&nbsp;<strong>Non \u00e8 necessario far fruire delle ferie non godute prima di collocare in CIGO.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>10)&nbsp;<strong>Il trattamento CIGO sostituisce il trattamento di malattia in corso e la relativa integrazione: chi \u00e8 in malattia, prende comunque il trattamento CIGO come gli altri.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>11) Quanto previsto per la CIGO, si applica anche per il FIS<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>PUNTO B) &#8211; CIGO per le aziende gi\u00e0 in CIGS<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>1) viene confermata la prevalenza delle CIGO \u201cCOVID-19\u201d rispetto alla CIGS in fase di istruttoria o gi\u00e0 approvata e in corso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>PUNTO C) &#8211; Disciplina speciale per il FIS<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>1) in aggiunta a quanto previsto al punto A), viene esteso il FIS per 9 settimane anche ai dipendenti delle aziende con pi\u00f9 di 5 dipendenti e viene confermata la&nbsp;non&nbsp;applicazione del tetto di fruibilit\u00e0 del FIS previsto dal D.Lgs. 148\/2015;<br>2) viene confermata la possibilit\u00e0 di anticipare il trattamento o chiedere il pagamento diretto anche per le aziende con pi\u00f9 di 15 dipendenti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>PUNTI D) e E) &#8211; Fondi Bilaterali e CIG per dipendenti imprese agricole<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>1) si rinvia alla circolare per queste previsioni che riguardano i Fondi Bilaterali e la CIG per i dipendenti delle imprese agricole.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>PUNTO F) &#8211; Cassa Integrazione in Deroga<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Ecco il punto pi\u00f9 importante (insieme al successivo punto H), che ha portato i chiarimenti tanto attesi.<\/p>\n\n\n\n<p>1)&nbsp;<strong>accesso alla CIGd per&nbsp;tutte&nbsp;le aziende che non abbiano accesso alla CIGO o al FIS<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) accesso alla CIGd anche per le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS (per esempio le aziende del terziario e quelle di viaggio e turismo con pi\u00f9 di 50 dipendenti), non possono accedere a un ammortizzatore sociale ordinario<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n<p>3)&nbsp;<em>per&nbsp;i datori di lavoro fino a 5 dipendenti<\/em>: esonero dall\u2019obbligo di accordo sindacale ma obbligo di espletare&nbsp;l\u2019esame congiunto; questi datori di lavoro&nbsp;sono esonerati dall\u2019accordo sindacale, ma la Circolare nulla dice invece circa un eventuale esonero dalla procedura di consultazione sindacale (informativa, richiesta di incontro entro 5 giorni da parte dei sindacati, esame congiunto che si deve concludere entro i 5 giorni successivi), che quindi va esperita;<\/p>\n\n\n\n<p>4)&nbsp;<em>per&nbsp;i datori di lavoro con pi\u00f9 di 5 dipendenti:<\/em> conferma-esonero dall\u2019obbligo di accordo sindacale e obbligo di espletare l\u2019esame congiunto;&nbsp;<strong>questa volta l\u2019ossimoro \u00e8 dell\u2019INPS<\/strong>, che conferma l\u2019obbligo di accordo, ma poi precisa che tale accordo si considera raggiungo una volta esperita la procedura di esame congiunto, o meglio con la \u201cfinalizzazione\u201d della procedura di esame congiunto di cui all\u2019art. 19, comma 1, del D.L. 18 del 17.03.2020. Salvo che al termine \u201cfinalizzazione\u201d non si voglia attribuire il significato di \u201cfirma di accordo\u201d, il che non pare verosimile, qui l&#8217;<strong>lNPS conferma che \u00e8 sufficiente il corretto e completo esperimento della procedura di esame congiunto, anche se non viene firmato un accordo;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>5)&nbsp;<strong>si alla CIGd anche per il lavoratori intermittenti<\/strong>&nbsp;che abbiano per\u00f2 gi\u00e0 risposto alla chiamata e nei limiti delle giornate effettivamente lavorate sulla media dei 12 mesi precedenti;<\/p>\n\n\n\n<p>6)&nbsp;<strong>non \u00e8 necessaria la preventiva fruizione delle ferie;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>PUNTO G) &#8211; Modalit\u00e0 di pagamento<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>1)<strong>&nbsp;viene confermato il fatto che il trattamento CIGd pu\u00f2&nbsp;essere corrisposto&nbsp;esclusivamente tramite pagamento diretto da parte dell\u2019INPS;<\/strong>&nbsp;l\u2019INPS&nbsp;<strong>invita le autorit\u00e0 territoriali alla massima celerit\u00e0 nella approvazione delle domande per&nbsp;accelerare i tempi di pagamento;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>2) continua il silenzio invece sulla possibilit\u00e0 per le aziende di integrare il trattamento CIGd con un \u201crabbocco\u201d che lo porti ad avvicinarsi alla retribuzione piena; rimane quindi il timore che possano sorgere problemi in caso di integrazione, che in questa fase si consiglia di evitare; per chi volesse prendersi qualche rischio, meglio comunque inventare soluzioni creative come \u201canticipo TFR\u201d, \u201cprestito non oneroso\u201d, \u201cbonus una tantum COVID-19\u201d da erogare in rate mensili per la durata della sospensione in CGId o chi pi\u00f9 ne ha, pi\u00f9 ne inventi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>PUNTO H) &#8211; CIGd per le plurilocalizzate<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>1) conferma della&nbsp;<strong>nozione di &#8220;<em>plurilocalizzate<\/em>&#8220;: aziende con unit\u00e0 produttive site in 5 o pi\u00f9 Regioni o Province autonome;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>2) per le plurilocalizzate&nbsp;<strong>la&nbsp;domanda va&nbsp;presentata al Ministero<\/strong>, che la approva mediante decreto (come avviene per la CIGS), mentre la richiesta di pagamento va poi presentata all&#8217;INPS tramite una piattaforma <em>web<\/em> creata <em>ad hoc;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>3) tenuto conto della competenza del Ministero,&nbsp;<strong>sono superati per le multilocalizzate i problemi dovuti alle differenti previsioni degli Accordi Quadro Regionali&nbsp;<\/strong>(CIGd s\u00ec, CIGd no per le aziende che hanno pi\u00f9 di 5 dipendenti o che hanno accesso alla CIGS, etc.)<strong>.&nbsp;<\/strong>Ovvio infatti che il Ministero nel processo di approvazione non si curer\u00e0 delle beghe delle nostre stizzose e riottose Regioni &nbsp;e si atterr\u00e0 ai principi, finalmente chiari e lineari, contenuti nella Circolare in esame.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A \u201csoli\u201d &#8230; 11 giorni dalla pubblicazione del D.L. 18 del 17.03.2020, finalmente arriva la tanto attesa Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020 in materia di ammortizzatori sociali (che trovate qui ). 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