{"id":4616,"date":"2020-03-26T13:13:26","date_gmt":"2020-03-26T13:13:26","guid":{"rendered":"http:\/\/aldocalza.com\/?p=4616"},"modified":"2020-11-12T09:07:48","modified_gmt":"2020-11-12T09:07:48","slug":"il-d-l-25-marzo-2020-n-19-e-i-nuovi-codici-ateco-delle-attivita-non-sospese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/il-d-l-25-marzo-2020-n-19-e-i-nuovi-codici-ateco-delle-attivita-non-sospese\/","title":{"rendered":"Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e i nuovi codici Ateco delle attivit\u00e0 non sospese"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>Travolto da un &#8220;insolito delirio legislativo&#8221;, il nostro legislatore ha emanato e pubblicato nella notte un nuovo decreto, che prevede alcune restrizioni possibili ed eventuali,&nbsp;le quali potranno essere introdotte fino al 31 luglio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco le previsioni pi\u00f9 importanti, limitandoci a quelle che possono avere un impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro (e rinviando per resto al testo del decreto, disponibile <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/03\/25\/20G00035\/sg\">qui<\/a>).<br><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align:center\"><strong>Art. 1<\/strong>  <br><\/h4>\n\n\n\n<ol><li>&#8220;<strong>su parti&#8221; del territorio nazionale o sulla totalit\u00e0 di esso<\/strong>&nbsp;possono essere adottate&nbsp;una o pi\u00f9 misure&nbsp;tra quelle previste al comma 2 dell\u2019art. 1,&nbsp;per periodi predeterminati,&nbsp;ciascuna di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche pi\u00f9 volte&nbsp;<strong>fino al 31 gennaio 2020<\/strong>, con possibilit\u00e0 di modularne l\u2019applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l\u2019andamento epidemiologico del virus&nbsp;(non si tratta di uno scherzo, la norma \u00e8 proprio scritta cos\u00ec);<\/li><li>le misure possono essere adottate&nbsp;secondo principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0 al rischio&nbsp;effettivamente presente su parti del territorio nazionale ovvero sulla totalit\u00e0 di esso<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Le misure, in sintesi, sono le seguenti<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>limitazione della circolazione delle persone<\/strong>, anche prevedendo limitazioni alla possibilit\u00e0 di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora&nbsp;se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessit\u00e0 o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni<\/li><li><strong>chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici<\/strong><\/li><li>limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonch\u00e9 rispetto al territorio nazionale<\/li><li>applicazione della misura della <strong>quarantena precauzionale<\/strong> ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano<\/li><li> divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perch\u00e9 risultate positive al virus<\/li><li>limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico<\/li><li>limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato<\/li><li>sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivit\u00e0 convegnistica o congressuale, salva la possibilit\u00e0 di svolgimento a distanza<\/li><li>limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e delle attivit\u00e0 ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all\u2019aperto o in luoghi aperti al pubblico<\/li><li>possibilit\u00e0 di disporre o di affidare alle competenti autorit\u00e0 statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonch\u00e9 di trasporto pubblico locale<\/li><li>sospensione dei servizi educativi per l\u2019infanzia di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivit\u00e0 didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e di tutte le attivit\u00e0 formative, ferma la possibilit\u00e0 del loro svolgimento di attivit\u00e0 in modalit\u00e0 a distanza e sospensione dei viaggi d\u2019istruzione e iniziative analoghe anche all&#8217;estero<\/li><li>limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura<\/li><li>limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivit\u00e0 indifferibili e l\u2019erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalit\u00e0 di lavoro agile<\/li><li>limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all\u2019assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati<\/li><li>limitazione o sospensione delle attivit\u00e0 commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilit\u00e0 dei generi agricoli, alimentari e di prima necessit\u00e0 da espletare con modalit\u00e0 idonee ad evitare assembramenti di persone e a rispettare le distanze di sicurezza<\/li><li>limitazione o sospensione delle attivit\u00e0 di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonch\u00e9 di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti<\/li><li>limitazione o sospensione di altre attivit\u00e0 d\u2019impresa o professionali, anche ove comportanti l\u2019esercizio di pubbliche funzioni, nonch\u00e9 di lavoro autonomo, con possibilit\u00e0 di esclusione dei servizi di pubblica necessit\u00e0 previa assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale<\/li><li>limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilit\u00e0 dei generi agricoli, alimentari e di prima necessit\u00e0<\/li><li>obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 o dal Ministro della salute<\/li><li>predisposizione di modalit\u00e0 di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;<\/li><li>previsione che le attivit\u00e0 consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone e a garantire le distanze di sicurezza, con adozione di strumenti di protezione individuale<\/li><li>eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivit\u00e0 economiche di cui sopra, con verifica caso per caso affidata a autorit\u00e0 pubbliche<\/li><li>per la durata dell\u2019emergenza di cui al comma 1 (quindi fino al 31 luglio 2020), pu\u00f2 essere imposto lo svolgimento delle attivit\u00e0 non oggetto di sospensione in conseguenza dell\u2019applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ci\u00f2 sia assolutamente necessario per assicurarne l\u2019effettivit\u00e0 e la pubblica utilit\u00e0, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalit\u00e0, le parti sociali interessate.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align:center\"><strong>Art. 2<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Tali misure possono essere adottate con un sistema di competenze e con una gerachia delle fonti talmente complessi dal lasciare senza parole \u2026 rinviamo sul punto all\u2019art. 2 del Decreto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align:center\"><strong>Art. 3<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul><li>Nelle more dell\u2019adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all\u2019articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di rischio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive,&nbsp;esclusivamente nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di loro competenza e senza incisione delle attivit\u00e0 produttive e di quelle di rilevanza strategica per l\u2019economia nazionale&nbsp;(norma finalizzata a evitare i contrasti di competenza fin qui sorti, ma che nulla risolve, perch\u00e9 Regione e Governo non concordano sul concetto di&nbsp;\u201c<em>attivit\u00e0 di competenza Regionale<\/em>\u201d, come abbiamo visto nei giorni scorsi)<\/li><li>i Sindaci invece non possono adottare, a pena di inefficacia,&nbsp;provvedimenti in contrasto con le misure statali&nbsp;(norma finalizzata a mettere un freno alle smanie di protagonismo di alcuni Sindaci italiani).&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align:center\"><strong>Art. 4<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul><li>Vengono ribadite le pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 Euro), ma viene esclusa la applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall\u2019art. 650 del codice penale (per i collezionisti: \u00e8 quindi probabilmente in arrivo un nuovo modello di autocertificazione)<\/li><li>Sanzioni aumentate fino a un terzo se le violazioni vengono effettuate mediante l\u2019utilizzo di un veicolo (\u2026 chiss\u00e0 perch\u00e8! Un dispetto alla famiglia Agnelli?)<\/li><li>All\u2019atto dell\u2019accertamento delle violazioni, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l\u2019autorit\u00e0 procedente pu\u00f2 disporre la chiusura provvisoria dell\u2019attivit\u00e0 o dell\u2019esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria \u00e8 scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione<\/li><li>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa \u00e8 raddoppiata e quella accessoria \u00e8 applicata nella misura massima<\/li><li>Vi sono poi ulteriori sanzioni per particolari violazioni, per le quali si rinvia al testo del Decreto allegato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Sono abrogati:<\/p>\n\n\n\n<p>a) <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/02\/23\/20G00020\/sg\">il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6<\/a>, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,&nbsp;ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis&nbsp;(\u00e8 la norma,&nbsp;<strong>importante<\/strong>,&nbsp;che esclude l\u2019inadempimento se dovuto al rispetto delle misure di contenimento dovute al COVID-19: &#8220;<em>Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente&nbsp;decreto \u00e8 sempre valutata ai fini dell&#8217;esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all\u2019applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti<\/em>\u201d),&nbsp;e 4&nbsp;(disposizioni finanziarie)<\/p>\n\n\n\n<p>b)<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/03\/02\/20G00026\/sg\"> l\u2019articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9<\/a> (norma che dichiarava l\u2019inefficacia delle ordinanze dei Sindaci, ma di portata meno ampia rispetto all\u2019attuale \u201carticolo anti-Sala\u201d).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align:center\"><strong>***&nbsp;<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Si allegano con l&#8217;occasione gli anelati&nbsp;<strong>nuovi Codici Ateco relativi alle attivit\u00e0 non sospese<\/strong>, di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico di ieri, 25.3.2020.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"http:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0003-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4619\" srcset=\"https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0003-725x1024.jpg 725w, https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0003-212x300.jpg 212w, https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0003-768x1085.jpg 768w, https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0003.jpg 1241w\" sizes=\"(max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"http:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0004-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4617\" srcset=\"https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0004-725x1024.jpg 725w, https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0004-212x300.jpg 212w, https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0004-768x1085.jpg 768w, https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0004.jpg 1241w\" sizes=\"(max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"725\" height=\"1024\" src=\"http:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0005-725x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4618\" srcset=\"https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0005-725x1024.jpg 725w, https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0005-212x300.jpg 212w, https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0005-768x1085.jpg 768w, https:\/\/aldocalza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/DM-MiSE-25-03-20_page-0005.jpg 1241w\" sizes=\"(max-width: 725px) 100vw, 725px\" \/><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Travolto da un &#8220;insolito delirio legislativo&#8221;, il nostro legislatore ha emanato e pubblicato nella notte un nuovo decreto, che prevede alcune restrizioni possibili ed eventuali,&nbsp;le quali potranno essere introdotte fino al 31 luglio 2020. 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