{"id":4599,"date":"2020-03-12T13:34:28","date_gmt":"2020-03-12T13:34:28","guid":{"rendered":"http:\/\/aldocalza.com\/?p=4599"},"modified":"2020-11-12T09:10:24","modified_gmt":"2020-11-12T09:10:24","slug":"il-d-p-c-m-11-marzo-2020-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-applicabili-sullintero-territorio-nazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/il-d-p-c-m-11-marzo-2020-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-applicabili-sullintero-territorio-nazionale\/","title":{"rendered":"Il d.P.C.M. 11 marzo 2020: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>Nella notte \u00e8 stato pubblicato il d.P.C.M. 11 marzo 2020 (di seguito &#8220;DPCM&#8221;), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza COVID-19 (che trovate <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/03\/11\/20A01605\/sg\">qui<\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il DPCM&nbsp;\u00e8 in vigore da oggi, 12 marzo 2020, fino al 25 marzo 2020.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dopo tale data, in assenza di nuove previsioni o di proroghe, quanto di seguito descritto non sar\u00e0 pi\u00f9 applicabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco le previsioni del DPCM:<\/p>\n\n\n\n<p>A)&nbsp;<strong>Rimangono confermate le limitazioni in merito agli spostamenti nel territorio nazionale<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n<p>Continuano a essere ammessi gli spostamenti&nbsp;in tutta italia&nbsp;(senza distinzioni per comuni, citt\u00e0, vie, zone di qualunque \u201ccolore&#8221; e quant\u2019altro)&nbsp;solo per&nbsp;comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute. Sul punto si rinvia al precedente articolo, rinvenibile qui). Chi si muove,&nbsp;anche a piedi e anche in citt\u00e0, deve essere pronto ad autocertificare le motivazioni del proprio spostamento.<br><br>B) <strong>L&#8217; art. 1 DPCM: prevede&nbsp;le&nbsp;seguenti&nbsp;misure:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1)Sospensione (quindi temporaneamente chiusura) delle attivit\u00e0 commerciali al dettaglio (negozi), con le seguenti eccezioni<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>(i) vendit\u00e0 alimentari di cui all&#8217;Allegato 1 del DPCM: <\/p>\n\n\n\n<ul><li>supermercati, ipermercati, <em>discount,&nbsp;<\/em>minimercati&nbsp;ed altri esercizi non specializzati di alimentari&nbsp;vari,<\/li><li>commercio al dettaglio di prodotti surgelati,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di <em>computer<\/em>,&nbsp;periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di&nbsp;consumo audio e video, elettrodomestici ,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco&nbsp;in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2),<\/li><li>commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi&nbsp;specializzati,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le&nbsp;telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:&nbsp;47.4)<\/li><li>commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e&nbsp;materiale elettrico e termoidraulico,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio di articoli per l\u2019illuminazione,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici,&nbsp;farmacie,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio in&nbsp;&nbsp;altri esercizi specializzati di&nbsp;medicinali non soggetti a prescrizione medica,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio di&nbsp;articoli medicali e ortopedici&nbsp;in&nbsp;esercizi specializzati,<\/li><li>commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per&nbsp;toletta e per l&#8217;igiene personale,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio di piccoli animali domestici,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia,&nbsp;<\/li><li>commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per&nbsp;riscaldamento,<\/li><li>commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la&nbsp;lucidatura e affini,<\/li><li>commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato&nbsp;via <em>internet<\/em>,<\/li><li>commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato&nbsp;per televisione,<\/li><li>commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per&nbsp;corrispondenza, radio, telefono,&nbsp;<\/li><li>commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>2) Sospensione delle attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione<\/strong>&nbsp;(<strong>fra cui&nbsp;bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie<\/strong>), ad esclusione delle&nbsp;mense e del <em>catering<\/em> continuativo su&nbsp;&nbsp;base contrattuale, che&nbsp;garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ammessa, con il rispetto delle norme di sicurezza sulla distanza (distanza 1 metro) e igiene, la sola ristorazione con consegna a domicilio, le somministrazioni di alimenti e&nbsp;bevande posti nelle aree&nbsp;di servizio<\/strong>&nbsp;(Autogrill e affini) e i servizi di&nbsp;<strong>rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale<\/strong>&nbsp;e all&#8217;interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali,&nbsp;lacustri e negli ospedali<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3) Sospensione delle attivit\u00e0 inerenti i servizi alla persona<\/strong>&nbsp;fra&nbsp;le quali quelle svolte dai parrucchieri, barbieri, estetisti (rimangono aperti: lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia,&nbsp;lavanderie industriali,&nbsp;altre lavanderie, tintorie,&nbsp;pompe funebri e attivit\u00e0 connesse).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4) Prosecuzione<\/strong>, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi bancari, finanziari, assicurativi, delle attivit\u00e0&#8217; del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare&nbsp;comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>5) Operativit\u00e0<\/strong>, con le limitazioni previste dalle Regioni o dal Ministero della Salute,&nbsp;<strong>dei trasporti pubblici<\/strong>, sulla base delle effettive esigenze e&nbsp;<strong>al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6) Apertura delle pubbliche amministrazioni, limitatamente alle attivit\u00e0 indifferibili da rendere di persona<\/strong>, per il resto operano attraverso il lavoro agile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7) Prosecuzione di tutte le attivit\u00e0 produttive e professionali, con le seguenti&nbsp;\u201craccomandazioni\u201d <\/strong>(non obblighi o disposizioni, ma un invito che tuttavia non lascia grandi margini di discrezionalit\u00e0, se non nell\u2019ambito della ragionevolezza e del senso civico) &#8211; <strong>considerato che il DPCM non fa riferimento ad altre attivit\u00e0, quali banalmente i servizi, deve per ora ritenersi che questa previsione riguardi, oltre alle attivit\u00e0 produttive, professionali, anche quelle del commercio, del terziario e dei servizi, che non rientrino tra quelle citate nei punti che precedono<\/strong>:&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>7.a) &#8220;<strong>massimo utilizzo<\/strong>&#8221; del lavoro agile per le attivit\u00e0 che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita&#8217; a distanza;<\/p>\n\n\n\n<p>7.b)&nbsp;<strong>incentivazione di ferie e&nbsp;congedi retribuiti<\/strong>&nbsp;nonche&#8217; gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (<strong>si esclude quindi il ricorso ai permessi non retribuiti o alla aspettativa non retribuita<\/strong>);&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>7.c)&nbsp;&nbsp;<strong>sospensione delle attivit\u00e0 dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione&nbsp;<\/strong>(con il buon senso pare potersi ritenere, da una prima lettura, che si parli quantomeno e in via esemplificativa dei seguenti reparti: reparti commerciali, promozione delle vendite, partecipazione alle gare, <em>marketing<\/em> e <em>business development<\/em>, servizi di <em>reception<\/em>, accoglienza, servizi di mera segreteria e assistenza ai <em>managers<\/em>); <\/p>\n\n\n\n<p>7.d)&nbsp;<strong>assunzione di&nbsp;protocolli di sicurezza anti-contagio <\/strong>e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;&nbsp;<strong>sono quindi ammesse anche attivit\u00e0 che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro, a condizione che vengano adottati concreti strumenti di protezione individuale nell\u2019ambito di severi protocolli di sicurezza anti-contagio;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&nbsp;<\/strong>7.e)&nbsp;<strong>incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro<\/strong>, anche fermando temporaneamente le attivit\u00e0 con il ricorso agli ammortizzatori sociali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8) Limitazione al massimo &#8211; per le sole attivita\u2019&nbsp;produttive &#8211;&nbsp;degli spostamenti all&#8217;interno dei siti<\/strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>contingentazione dell&#8217;accesso agli spazi comuni;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>9)&nbsp; Incoraggiamento<\/strong> &#8211; sempre&nbsp;<strong>limitatamente alle attivit\u00e0 produttive &#8211;<\/strong> <strong>delle intese sindacali <\/strong>(<strong>tra associazioni di categoria dei datori di lavoro e sindacati dei lavoratori<\/strong>) in relazione alle misure di cui ai precedenti numeri 7) e 8). Da tale previsione si trae, implicitamente, che&nbsp;non vengono sospese<strong>&nbsp;le attivit\u00e0 sindacali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori<\/strong>&nbsp;e che nell\u2019ambito delle intese tra tali associazioni possono essere definite con maggior dettaglio le modalit\u00e0 di attuazione delle&nbsp;\u201craccomandazioni\u201d, nonch\u00e9 l&#8217;introduzione, concordata tra le parti sociali, di idonei strumenti di tutela della igiene e salute pubblica e dei prestatori di lavoro coinvolti.&nbsp;Si esclude, a nostro avviso, che in base a tali accordi possano invece essere introdotte modifiche volte a ridurre le limitazioni introdotte dal DPCM in esame.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10)<\/strong>&nbsp;<strong>Massimo utilizzo delle modalit\u00e0 di lavoro agile,&nbsp;per tutte le attivit\u00e0 non sospese<\/strong>: questa previsione di chiusura, apparentemente di banale e di scarso rilievo, ha invece un impatto di&nbsp;<strong>estrema rilevanza<\/strong>. Per chi ancora ritenesse il contrario e per i fautori del #chiudiamotutto e del #nonsipu\u00f2farenulla,&nbsp;<strong>il legislatore precisa che fuori dalle attivit\u00e0 espressamente sospese o limitate<\/strong>, le attivit\u00e0 continuano normalmente, pur con le limitazioni previste nel DPCM qui descritto e, ove compatibili con quest\u2019ultimo, con le limitazioni previste dai precedenti provvedimenti del Governo (dPCM del 8 marzo 2020, Direttiva Covid-19 del Ministero dell&#8217;Interno del 8 marzo 2020, Ordinanza interpretativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sempre del 8 marzo 2020 e DPCM del 9 marzo 2020) di cui abbiamo gi\u00e0 parlato nei nostri precedenti articoli. &nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella notte \u00e8 stato pubblicato il d.P.C.M. 11 marzo 2020 (di seguito &#8220;DPCM&#8221;), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza COVID-19 (che trovate qui) Il DPCM&nbsp;\u00e8 in vigore da oggi, 12 marzo 2020, fino al 25 marzo 2020.&nbsp; Dopo tale data, in assenza di nuove previsioni o di proroghe, quanto di seguito&#8230;<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33,49],"tags":[36,37],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"trp-custom-language-flag":false,"post-thumbnail":false,"small-thumb":false,"square-thumb":false,"blog-masonry-thumb":false,"masonry-thumb":false,"full-thumb":false,"full-masonry-thumb":false,"project-thumb":false,"project-masonry-thumb":false,"project-full-thumb":false},"uagb_author_info":{"display_name":"aldocalza - employment and labor law firm","author_link":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/author\/giorgia-imperatori\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Nella notte \u00e8 stato pubblicato il d.P.C.M. 11 marzo 2020 (di seguito &#8220;DPCM&#8221;), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza COVID-19 (che trovate qui) Il DPCM&nbsp;\u00e8 in vigore da oggi, 12 marzo 2020, fino al 25 marzo 2020.&nbsp; Dopo tale data, in assenza di nuove previsioni o di proroghe, quanto di seguito...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4599"}],"collection":[{"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4599"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4599\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4661,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4599\/revisions\/4661"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}