{"id":4593,"date":"2020-03-23T11:58:07","date_gmt":"2020-03-23T11:58:07","guid":{"rendered":"http:\/\/aldocalza.com\/?p=4593"},"modified":"2020-11-12T09:08:21","modified_gmt":"2020-11-12T09:08:21","slug":"il-d-p-c-m-22-marzo-2020-le-previsioni-e-il-rapporto-con-le-ordinanze-della-regione-lombardia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/il-d-p-c-m-22-marzo-2020-le-previsioni-e-il-rapporto-con-le-ordinanze-della-regione-lombardia\/","title":{"rendered":"Il d.P.C.M. 22 marzo 2020: le previsioni e il rapporto con le Ordinanze della Regione Lombardia"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>Ieri \u00e8 stato finalmente pubblicato il pi\u00f9 volte annunciato d.P.C.M. del 22 marzo 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Era stato infatti preceduto dai messaggi in stile \u201cchiudo &#8211; tutto\u201d del Presidente del Consiglio, bench\u00e9 nella sua formulazione appare in realt\u00e0 come un balbettante slalom tra esigenze di tutela della salute ed esigenze di diplomazia politica.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 o meno contemporaneamente, \u00e8 uscita l\u2019ordinanza \u201csigilla-comuni\u201d o \u201cblocca-furbetti del weekendino\u201d e l\u2019ordinanza 515 della Regione Lombardia che analizzeremo in seguito.<\/p>\n\n\n\n<p>In chiusura, anche un commento sulla gerarchia delle fonti, alla luce del diffuso dubbio su cosa prevalga tra d.P.C.M. e Ordinanze Regionali.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">1) Il d.P.C.M. del 22.03.2020<br><\/h4>\n\n\n\n<p>Occorre preliminarmente evidenziare un principio generale, inserito al punto c) dell\u2019articolo 1, che \u00e8 quello di maggiore importanza:&nbsp;<strong>le attivit\u00e0 produttive che&nbsp;\u201csarebbero sospese\u201d in base alla lettera a) dell\u2019art. 1, contente per l&#8217;appunto la definizione delle attivit\u00e0 sospese,&nbsp;possono comunque proseguire se organizzate in &#8220;<em>smart working<\/em>&#8221; (lavoro agile).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Questa precisazione chiarisce i dubbi che erano sorti anche a seguito dell\u2019ennesima Ordinanza della Regione Lombardia (ormai palesemente affetta dalla nota &#8220;sindrome da ordinanza isterica&#8221;), la n. 514 (che trovate <a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d\/Ordinanza+514.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d-n3.4yvL\">qui<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 1, punto a)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>al punto a) dell\u2019art. 1 si precisa che sono sospese tutte le attivit\u00e0 commerciali e produttive (da qui lo slogan \u201cchiudo tutto\u201d del nostro Presidente del Consiglio, che evidentemente non ha proseguito oltre oltre la nona parola del punto a),&nbsp;ad eccezione di quelle indicate nell\u2019Allegato 1 (<a href=\"http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/dpcm_20200322_allegato_1.pdf\">qui<\/a> riportato);&nbsp;<strong>l\u2019Allegato 1 \u00e8 dunque per ora il contenitore delle attivit\u00e0 che possono proseguire anche non in modalit\u00e0 <em>smart working:&nbsp;<\/em><\/strong>per comprenderne i contenuti, suggeriamo di munirvi del vostro Codice Ateco;<\/li><li>sempre al punto a), troviamo lo &#8220;schiaffo&#8221; del d.P.C.M. al Governatore Fontana:&nbsp;<strong>non sono sospese le attivit\u00e0 professionali<\/strong>, sempre ferme naturalmente le previsioni di cui all\u2019art. 1, punto 7, del <a href=\"https:\/\/www.cliclavoro.gov.it\/Normative\/DPCM-11-marzo-2020.pdf\">d.P.C.M. 11 marzo 2020&nbsp;<\/a>(ossia le previsioni in merito alle distanze di sicurezza, alla sanificazione degli ambienti, all&#8217;incentivazione dello <em>smart working<\/em>, all&#8217;utilizzo delle ferie, etc.);<\/li><li>sempre al punto a) leggiamo che&nbsp;<strong>per le attivit\u00e0 commerciali resta fermo quanto previsto nel d.P.C.M. 11 marzo 2020 di cui sopra e dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.salute.gov.it\/imgs\/C_17_notizie_4283_0_file.pdf\">Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020<\/a><\/strong>: dunque restano aperte, per quanto \u00e8 dato comprendere, tutte le attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0, rispettando le misure di sicurezza e, in assenza di precisazioni al riguardo, si pu\u00f2 sostenere (non senza correre qualche rischio) che rimanga operativo anche l\u2019Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, il quale prevede, tra l\u2019altro e in via esemplificativa, la apertura delle attivit\u00e0 di \u201c<em>commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono<\/em>\u201d; l\u2019argomento \u00e8 delicato e scivoloso, quindi in questo caso il nostro suggerimento \u00e8, per i pi\u00f9 prudenti, di sospendere l\u2019attivit\u00e0 e provare subito a chiedere l\u2019autorizzazione al Prefetto, oppure (per i meno prudenti) di continuare l&#8217;attivit\u00e0 e chiedere tale autorizzazione con la massima tempestivit\u00e0; anche se non si riterr\u00e0 competente in materia, \u00e8 difficile pensare che il Prefetto non si esprima con un provvedimento che possa fare chiarezza.<\/li><li>infine, per le pubbliche amministrazioni, il d.P.C.M. rinvia pigramente a quanto gi\u00e0 previsto nel <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/03\/17\/20G00034\/sg\">D.L. 18 del 17.3.2020<\/a>, all&#8217;art. 87.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Art. 1, punto b)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>viene ribadito il principio generalizzato e incondizionato<strong> \u201cresta nel comune in cui ti trovi\u201d,<\/strong> salvo spostamenti dovuti, come sempre, a (i) comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o (ii) motivi di salute; attenzione alla virgola dopo \u201c<em>lavorative<\/em>\u201d: conosciamo ormai le difficolt\u00e0 ortografico-grammaticali del nostro legislatore, ma finch\u00e9 la virgola rimarr\u00e0 un segno di interpunzione (e non un inutile orpello estetico), quello strano inciso monco (\u201c<em>di assoluta urgenza<\/em>\u201d) identifica delle ragioni autonome e non correlate a quelle lavorative, quali per esempio portare il cibo ad anziani genitori bloccati in casa, esigenza che, peraltro, viene manifestata da moltissime famiglie;<\/li><li>dall\u2019art. 1, comma 1, lettera a) del <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/03\/08\/20A01522\/sg\">d.P.C.M. 8 marzo 2020<\/a>, viene eliminato il passaggio che consentiva ai cittadini \u201cfuori comune o fuori residenza o domicilio\u201d (i cd. &#8220;furbetti del weekendino&#8221;, per intenderci) di rientrare &#8220;al proprio domicilio, abitazione o residenza\u201d; insomma, un &#8220;fermi tutti&#8221; incondizionato e, tutto sommato, condivisibile;<\/li><li>si precisa che restano consentite le attivit\u00e0 funzionali a garantire la continuit\u00e0 delle filiere delle attivit\u00e0 di cui all\u2019Allegato 1, nonch\u00e9 dei servizi di pubblica utilit\u00e0 e dei servizi essenziali; una norma \u201csalva errori e\/o omissioni\u201d dell\u2019Allegato 1, che lascia tuttavia spazio a interpretazioni di ogni genere e difficilmente controllabili; l\u2019esercizio \u00e8 tuttavia condizionato a una autorizzazione da parte del Prefetto, il che evita di incorrere in sanzioni in caso di errata valutazione.<\/li><li>restano chiusi: (i) musei e altri istituti e luoghi della cultura, (ii) servizi che riguardano l\u2019istruzione non erogati da remoto<\/li><li>sono consentite inoltre: <ul><li>(i) <strong>tutte le attivit\u00e0 che ruotano intorno alla produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonch\u00e9 di prodotti agricoli e alimentari<\/strong>,<\/li><li>(ii) <strong>tutte le attivit\u00e0 comunque funzionali a fronteggiare l\u2019emergenza<\/strong>: una previsione alquanto oscura e sibillina, che potrebbe lasciare margini per l\u2019apertura di tutte le attivit\u00e0 che ruotano intorno alle vendite <em>online<\/em>, che sicuramente sono \u201cfunzionali a fronteggiare l\u2019emergenza\u201d; difficile tuttavia sostenere con certezza un principio di tale ampiezza, dunque il nostro personalissimo suggerimento \u00e8 di ricorrere, anche in questo caso, alla richiesta di autorizzazione prefettizia sopra descritta in relazione alle &#8220;<em>attivit\u00e0 funzionali a garantire la continuit\u00e0 delle filiere delle attivit\u00e0 di cui all\u2019Allegato 1<\/em>\u201d usufruendo, per i pi\u00f9 coraggiosi, dellla facolt\u00e0 prevista per tali attivit\u00e0 di svolgerle fino a diverso parere del Prefetto o, per i pi\u00f9 prudenti, sospendendo le attivit\u00e0 fino alla autorizzazione da parte del Prefetto; attenzione, questa ripeto \u00e8 una nostra personale interpretazione di una norma di sconcertante genericit\u00e0 e scarsa chiarezza.<\/li><li>(iii) <strong>le attivit\u00e0 \u201ca ciclo produttivo continuo\u201d soggette alla sopra citata autorizzazione del Prefetto, qualora dalla interruzione derivi un grave pregiudizio all\u2019impianto o pericolo di incidenti<\/strong> (sono esclusi dalla autorizzazione gli impianti finalizzati a garantire l\u2019erogazione di un servizio pubblico essenziale);<\/li><li>(iv) <strong>le attivit\u00e0 dell\u2019aerospazio e della difesa e quelle di rilevanza strategica per l\u2019economia nazionale<\/strong>, sempre previa autorizzazione del Prefetto; <\/li><\/ul><\/li><li>viene infine confermato l\u2019obbligo per le imprese che continuano la loro attivit\u00e0 di rispettare il Protocollo del 14 marzo 2019 sulla regolamentazione delle misure di contrasto al virus COVID-19;<\/li><li><strong>l&#8217;efficacia del d.P.C.M.<\/strong>, per ora (\u2026)&nbsp;<strong>ha inizio da oggi, 23 marzo<\/strong>,&nbsp;<strong>fino al 3 aprile 2020.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">2)&nbsp;Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020<\/h4>\n\n\n\n<ul><li>L&#8217;ordinanza contiene solo la conferma del gi\u00e0 previsto divieto di spostamento in un comune diverso da quello in cui ci si trova, con la solita eccezione degli spostamenti giustificati da \u201c<em>comprovate esigenze lavorative<\/em><strong><em>,&nbsp;<\/em><\/strong><em>di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute<\/em>\u201d, in relazione alla quale rinviamo a quanto esposto sopra.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">3)&nbsp;Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020<\/h4>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza, prevede:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa \u201cin presenza\u201d per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati abilitati all\u2019esercizio di attivit\u00e0 amministrativa, salvi i servizi pubblici essenziali, di pubblica utilit\u00e0, per i quali sia necessaria la presenza fisica; per il dettaglio delle limitazioni alla attivit\u00e0 amministrativa, pare sufficiente rinviare al testo dell\u2019Ordinanza (che trovate <a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c\/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n43ZRgQ\">qui<\/a>);<\/li><li>chiusura di tutte le strutture ricettive e sospensione dell&#8217;accoglienza ospiti con diritto alla permanenza per massimo 72 ore dall\u2019entrata in vigore dell\u2019Ordinanza; la norma si applica anche ai <em>residence<\/em>, agli agriturismi e alle locazioni brevi per finalit\u00e0 turistiche (salvo la permanenza degli operatori sanitari o dei pazienti in isolamento domiciliare, ecc.); vi sono poi alcune esclusioni per le quali si rinvia al provvedimento;<\/li><li><strong>efficacia dal 23 marzo al 15 aprile 2020<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">4) Chi vince tra Ordinanze Regionali e d.P.C.M.?<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>E\u2019 sorto questo spinoso dubbio soprattutto alla luce del contrasto tra il d.P.C.M. 22 marzo 2020 e l&#8217;Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quest\u2019ultima infatti contiene previsioni pi\u00f9 stringenti in merito alle imprese che devono chiudere e contiene un Allegato 1 con un elenco delle attivit\u00e0 che possono proseguire pi\u00f9 ampio e diverso dall\u2019elenco contenuto nell\u2019Allegato 1 del citato d.P.C.M. 22 marzo 2020.<br>Per semplificare, si pu\u00f2 sostenere che una Ordinanza Regionale possa sicuramente introdurre limitazioni maggiori rispetto a quelle previste dalla legge, qualora sussistano profili di urgenza ed estrema eccezionalit\u00e0 come nel caso di specie.<br>Tuttavia, \u00e8 evidente che affinch\u00e9 un&#8217;Ordinanza possa derogare a una norma nazionale, \u00e8 necessario che la norma esista.<br>Dunque a nostro avviso le Ordinanze, come la n. 514, pubblicate prima del d.P.C.M. del 22 marzo 2020, per poter essere applicabili anche dopo la pubblicazione di quest&#8217;ultimo, necessitano di una nuova Ordinanza che ne confermi la validit\u00e0.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 in generale, ci\u00f2 di cui abbiamo veramente bisogno in questa drammatica situazione, \u00e8 che le autorit\u00e0 si parlino, si accordino tra loro e agiscano in modo unico e coordinato contro il nemico comune rappresentato dal COVID-19. <\/p>\n\n\n\n<p>E non il contrario.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ieri \u00e8 stato finalmente pubblicato il pi\u00f9 volte annunciato d.P.C.M. del 22 marzo 2020. 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