{"id":4583,"date":"2020-03-20T17:40:49","date_gmt":"2020-03-20T17:40:49","guid":{"rendered":"http:\/\/aldocalza.com\/?p=4583"},"modified":"2020-11-12T09:09:13","modified_gmt":"2020-11-12T09:09:13","slug":"d-l-n-18-del-17-marzo-2020-le-piu-importanti-misure-in-materia-di-gestione-dei-rapporti-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/d-l-n-18-del-17-marzo-2020-le-piu-importanti-misure-in-materia-di-gestione-dei-rapporti-di-lavoro\/","title":{"rendered":"D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: le pi\u00f9 importanti misure in materia di gestione dei rapporti di lavoro"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p>Il 17 marzo 2020 \u00e8 stato finalmente approvato l&#8217;anelato&nbsp;<strong>Decreto Legge n . 18\/2020, recante &#8220;<em>Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19<\/em>&#8220;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le misure introdotte sono moltissime e quelle pi\u00f9 attese, in materia di ammortizzatori sociali, sono davvero di difficile comprensione.&nbsp;<br><\/p>\n\n\n\n<p>Proviamo dunque a darne una &#8220;prima interpretazione&#8221;, consapevoli del fatto che presto inizier\u00e0 la diffusione delle immancabili circolari ministeriali e dell\u2019INPS, che renderanno pi\u00f9 comprensibili (almeno si spera) le previsioni del decreto in esame.<br><\/p>\n\n\n\n<p>In questo aggiornamento, come preannunciato nel titolo, ci limiteremo a evidenziare le&nbsp;misure pi\u00f9 strettamente relative alla gestione dei rapporti di lavoro. Il nuovo decreto, per brevit\u00e0, verr\u00e0 richiamato con la sigla \u201c<strong>DL\u201d<\/strong>.<br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><em>&nbsp;          Osservazioni&nbsp;preliminari<\/em><\/h3>\n\n\n\n<ul><li>Il D.L. n. 6 del 23.02.2020 rimane in vigore nella sua interezza, salve le modifiche o deroghe previste nel&nbsp;<strong>D.L.&nbsp;<\/strong><\/li><li>Il Ministero dell\u2019Interno ha pubblicato sul proprio sito il&nbsp;<strong>nuovo modulo di autocertificazione<\/strong>&nbsp;(che trovate <a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/sites\/default\/files\/allegati\/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf\">qui<\/a>), per chi intenda spostarsi da casa propria. Rispetto al precedente,&nbsp;<strong>\u00e8 stata aggiunta la dichiarazione di&nbsp;\u201cnon essere sottoposto alla misura della quarantena\u201d; \u00e8 necessario quindi integrare o sostituire i moduli attualmente in uso aggiungendo tale dichiarazione.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><em>&nbsp;                     Il D.L. 8\/2020<br><\/em><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>TITOLO I &#8211; Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale<\/em> <\/h4>\n\n\n\n<ul><li><strong>Art. 14 D.L.:&nbsp;<\/strong>per le imprese produttrici e venditrici di farmaci e dispositivi medici e diagnostici e delle relative attivit\u00e0 di ricerca e per tutta la filiera integrata di subfornitori, non si applica l&#8217;obbligo della quarantena ai prestatori di lavoro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di virus; per loro \u00e8 prevista la sospensione dal lavoro solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo del tampone;<\/li><li><strong>Art. 16&nbsp;D.L.:<\/strong>&nbsp;i datore di lavoro possono dotare i prestatori di lavoro per i quali non \u00e8 possibile rispettare la distanza di 1 metro dagli altri colleghi delle mascherine chirurgiche presenti in commercio, le quali saranno equiparate ai dispositivi di protezione individuale (cd. DPI)&nbsp;<em>ex<\/em>&nbsp;art. 74, comma 1, D.L. 81\/2008; ci\u00f2 anche se le mascherine siano prive del marchio CE, secondo le previsioni dell\u2019art. 34, comma 3, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.&nbsp;<br><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>TITOLO II &#8211; Misure a sostegno del lavoro<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p><strong><em>CAPO 1 &#8211;&nbsp;Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali a tutto il territorio nazionale<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Qui occorre una ulteriore premessa, in quanto i due articoli principali, gli arti. 18 e 22, sono forieri di dubbi interpretativi. In particolare, tali disposizioni sono potenzialmente oggetto di due diverse interpretazioni.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito la nostra interpretazione, pi\u00f9 restrittiva e logica della seconda, che, in sostanza, si basa sul presupposto che la CIGO (ossia la &#8220;Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria&#8221;), con la nuova causale \u201cemergenza COVID-19\u201d, sia accessibile solo alle aziende che gi\u00e0 abbiano i requisiti per accedere alla CIGO, mentre per le altre \u00e8 prevista la CIGd (&#8220;Cassa Integrazione Guadagni in deroga&#8221;).<br><\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 doveroso evidenziare che, come accennato, vi \u00e8 un\u2019altra interpretazione possibile, secondo la quale con la suddetta causale \u201cemergenza COVID-19\u201d si dia accesso alla CIGO a tutti i datori di lavoro con pi\u00f9 di 5 dipendenti, compresi quelli che non abbiano i requisiti di accesso alla CIGO per le altre causali.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Ai sottoscritti quest\u2019ultima pare una interpretazione davvero ardita e contraria ai principi generali di diritto; dunque non riteniamo che la stessa sia sostenibile, ma rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni di senso contrario che dovessero provenire dal Ministero del Lavoro o dall\u2019INPS.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Procediamo ora con l\u2019esame delle norme.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 19: norme speciali in materia di CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) e Assegno Ordinario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>viene concessa una&nbsp;<strong>CIGO \u201ceccezionale&#8221;<\/strong>, con&nbsp;<strong>causale \u201cemergenza COVID-19\u201d<\/strong><ul><li>(i) della&nbsp;<strong>durata massima di 9 settimane<\/strong>, che&nbsp;<strong>\u00e8 possibile far decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020<\/strong>&nbsp;e che deve terminare comunque entro il mese di agosto 2020,<\/li><li>(ii)&nbsp;<strong>con esonero dalla consultazione sindacale e dall\u2019obbligo di comunicazione&nbsp;<\/strong>e naturalmente&nbsp;<strong>senza necessit\u00e0 di accordo sindacale<\/strong>;<\/li><li>(iii)&nbsp;<strong>con esonero dal termine di presentazione della domanda entro 15 giorni<\/strong>&nbsp;&nbsp;(che va fatta comunque entro 4 mesi dall\u2019inizio del periodo di sospensione)<\/li><li>(iv) le 9 settimane di CIGO con causale \u201cemergenza COVID-19\u201d&nbsp;<strong>non rientrano nei massimali di durata<\/strong>(massimo 24 mesi &#8211; 30 per l&#8217;edilizia &#8211; in un quinquennio mobile, sommando i periodi di fruizione di tutti gli ammortizzatori); non \u00e8 chiaro tuttavia se possano fruirne anche le aziende che abbiano gi\u00e0 raggiunto il massimale dei 24 mesi nel quinquennio mobile: a nostro avviso dovrebbe essere possibile, ma \u00e8 sicuramente un punto da chiarire a livello istituzionale.<\/li><li>(v) hanno diritto di fruire della CIGO in esame&nbsp;<strong>i dipendenti assunti entro il 23 febbraio 2020&nbsp;<\/strong>(derogando alla previsione dell&#8217;anzianit\u00e0 minima di 90 giorni);<\/li><li>(vi) \u00e8 previsto l\u2019esonero dal pagamento del&nbsp;<strong>contributo addizionale<\/strong>&nbsp;previsto dall\u2019art. 5 del&nbsp;D.L. 148\/2015;<\/li><\/ul><\/li><li>il trattamento di cui sopra \u00e8 esteso anche&nbsp;<strong>ai dipendenti dei datori di lavoro iscritti al FIS che occupino mediamente pi\u00f9 di 5 dipendenti<\/strong>&nbsp;e, su richiesta del datore di lavoro (che, si suppone, debba essere motivata da una condizione di difficolt\u00e0 finanziaria, anche se il&nbsp;D.L.&nbsp;sul punto \u00e8 silente), pu\u00f2 essere erogato con pagamento diretto da parte dell&#8217;INPS.<\/li><li>\u00e8 previsto un massimale di spesa per l\u2019INPS di 1.347,1 milioni di Euro per il 2020, raggiunto il quale, anche in via prospettica, l\u2019INPS non accoglie pi\u00f9 le domande:&nbsp;<strong>per spirito di solidariet\u00e0, \u00e8 importante quindi che le domande vengano fatte soltanto quando si \u00e8 realisticamente certi del fatto che si fruir\u00e0 della CIGO, senza tenersi dei margini di movimento eccessivi<\/strong>, perch\u00e8 il raggiungimento del massimale viene valutato, come detto, non in base alle settimane fruite ma in via \u201cprospettica\u201d in base alle settimane di CIGO richieste.<\/li><li>Un&#8217;osservazione a proposito dell\u2019esonero dalla consultazione e dalla informazione: sul punto, possono nascere possibili malintesi a causa della confusa formulazione dell&#8217;inciso, inserito subito dopo la previsione dell\u2019esonero, che recita \u201c<em>fermo restando l\u2019informazione, la consultazione e l\u2019esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva<\/em>\u201d. Avendo fatto riferimento alla \u201c<em><strong>comunicazione preventiva<\/strong><\/em>\u201d, la norma rimanda inevitabilmente ai&nbsp;<strong>commi primo, secondo e terzo dell\u2019art. 14 del D.Lgs. 148\/2015&nbsp;<\/strong>(che disciplina la CIGO con causale \u201csospensione o riduzione attivit\u00e0\u201d)&nbsp;<strong>e&nbsp;non&nbsp;al quarto comma<\/strong>&nbsp;del medesimo art. 14 (che disciplina invece la causale degli \u201ceventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva\u201d; causale nella quale non pu\u00f2 che esser fatta rientrare quella, eccezionale, della \u201cemergenza COVID-19\u201d). Pertanto, salvo che il legislatore non rettifichi la norma con successivo provvedimento, si deve allo stato ritenere che&nbsp;la CIGO con causale&nbsp;\u201cemergenza COVID-19\u201d possa essere attivata immediatamente, con effetto retroattivo al 23 febbraio 2020, senza obbligo di consultazione sindacale, sebbene sia sempre suggeribile, soprattutto per chi abbia RSA o RSU per rispetto nei confronti delle medesime, che venga effettuata una informativa sindacale (pur a CIGO gi\u00e0 avviata) e che venga data la disponibilit\u00e0 ad avviare l&#8217;esame congiunto e a sottoscrivere un accordo sindacale, qualora i sindacati siano disponibili a firmarlo.&nbsp;<br><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Art. 20: CIGO per le aziende gi\u00e0 in CIGS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Alle aziende che allo stato fruiscono della CIGS di fruire della CIGO di cui all&#8217;art. 19 D.L., la cui fruizione sospende il decorso del periodo di CIGS e sostituisce quest&#8217;ultimo.&nbsp;<\/li><li>Passando alla CIGO con causale \u201cemergenza COVID-19\u201d il datore potr\u00e0 chiedere ottenere l&#8217;integrazione a totale copertura dell\u2019orario di lavoro (senza quindi le limitazioni previste per la CIGS).<\/li><li>Per passare dalla CIGS alla CIGO non si applicano i termini previsti dal D.L. 148\/2015 relativamente alla consultazione sindacale e al deposito della domanda, ma entrambe vanno comunque fatte. Considerato che il D.L. non prevede alcun diverso termine, si ritiene che la consultazione debba essere espletata in tempi brevi sebbene non nel rispetto dei termini di legge (che prevedono che la consultazione debba concludersi entro 25 giorni) e, ugualmente, il deposito della domanda, pur non soggetto a termini di decadenza, debba avvenire il pi\u00f9 presto possibile.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Art. 21: Assegno Ordinario del FIS per le aziende che gi\u00e0 fruiscono di Assegno di Solidariet\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi di tale articolo si pu\u00f2 avere accesso all&#8217;Assegno ordinario del FIS in pendenza di fruizione dell&#8217;Assegno di Solidariet\u00e0: la domanda di accesso al primo sospende il decorso e la fruizione del secondo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 22:&nbsp;Cassa Integrazione in deroga<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Sul punto, il&nbsp;<strong>D.L. purtroppo non contiene disposizioni di immediata applicazione<\/strong>, in quanto&nbsp;<strong>demanda alle Regioni e alle Province Autonome ogni facolt\u00e0 legislativa al riguardo<\/strong>,&nbsp;\u201c<em>previo accordo&nbsp;che pu\u00f2 essere concluso&nbsp;anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro<\/em>\u201d&nbsp;(la ambigua formulazione della norma suscita qualche brivido di preoccupazione, ma ci si pu\u00f2 per ora attenere alla sua interpretazione strettamente letterale).<\/li><li>L&#8217; ambito di applicazione delle ordinanze regionali e delle Province Autonome \u00e8 quello di&nbsp;<strong>tutti i datori di lavoro del settore privato (compresi quelli del settore agricolo e della pesca, nonch\u00e9 di tutto il terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione e riduzione di orario in costanza di rapporto<\/strong>.&nbsp;<\/li><li>Questa formulazione rafforza la tesi, gi\u00e0 sostenuta precedentemente, che la CIGO con la causale &#8220;emergenza COVID-19&#8221; si applichi solo alle aziende che, in base alle &#8220;disposizioni di legge vigenti&#8221; (definizione che rinvia evidentemente al D.Lgs. 148\/2015), siano gi\u00e0 in possesso dei requisiti di accesso alla CIGO per le usuali causali.<\/li><li><strong>La Cassa Integrazione in Deroga, dunque, si applica a tutti coloro che non abbiano accesso alla CIGO (o all&#8217;assegno ordinario del FIS), compresi i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti<\/strong>.<\/li><li><strong>In questo caso, viene espressamente escluso l&#8217;esonero dalla procedura di informativa sindacale<\/strong>&nbsp;di cui all\u2019art. 14 del D.Lgs. 148\/2015,&nbsp;<strong>cos\u00ec come dal rispetto del termine di 15 giorni dall&#8217;inizio della sospensione per il deposito della domanda<\/strong>;<\/li><li>a nostro avviso, la causale \u201cCOVID-19\u201d rientra a pieno titolo tra quelle di cui al comma 4 dell\u2019art. 14 (&#8220;eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la sospensione o la riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa\u201d) e, pertanto,&nbsp;<strong>il datore di lavoro potr\u00e0<\/strong><ul><li><strong>sospendere immediatamente i lavoratori<\/strong>&nbsp;(tanto che \u00e8 prevista persino la retroattivit\u00e0 del trattamento di cassa&nbsp;<strong>con effetto dal 23 febbraio 2020<\/strong>)<\/li><li><strong>comunicare poi ai sindacati la durata prevedibile della sospensione\/riduzione e il numero dei lavoratori interessati<\/strong><\/li><li><strong>effettuare, su richiesta dei sindacati, l&#8217;esame congiunto, nell&#8217;ambito di una procedura da esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta di incontro<\/strong><\/li><li><strong>non dovr\u00e0 invece raggiungere necessariamente un accordo con i sindacati.<\/strong><\/li><\/ul><\/li><li>sorprendentemente,&nbsp;<strong>il trattamento di cassa integrazione in deroga potr\u00e0 essere concesso&nbsp;esclusivamente&nbsp;con la modalit\u00e0 del pagamento diretto della prestazione da parte dell\u2019INPS<\/strong>, con onere per il datore di lavoro di comunicare all\u2019INPS i dati necessari al pagamento entro i sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della Cassa o del provvedimento di concessione della Cassa se successivo (<em>ex&nbsp;<\/em>art. 44, comma 6&nbsp;<em>ter<\/em>, del D.Lgs. 148\/2015)<\/li><li>sono fatte salve &#8211; anche in questo caso non senza suscitare una certa sorpresa &#8211; le previsioni in materia di cassa in deroga previste agli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 per i comuni della allora denominata \u201czona rossa&#8221;.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong><em>CAPO II:&nbsp;Norme speciali in materia di riduzione orario lavoro e sostegno ai prestatori di lavoro<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 23:&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Dal 5 marzo e per l&#8217;intero anno 2020, ai dipendenti che hanno figli (anche in affido) di et\u00e0 non superiore ai 12 anni \u00e8 concessa la facolt\u00e0 di fruire di un congedo fino a 15 giorni continuativi o frazionati, retribuito con un\u2019indennit\u00e0 pari al 50% della retribuzione e con contribuzione figurativa.<\/strong>&nbsp;L\u2019eventuale congedo parentale fruito durante il periodo di sospensione precedente all&#8217;entrata in vigore del decreto in esame \u00e8 convertito nel presente congedo. I 15 giorni possono essere fruiti da entrambi i genitori, ma alternativamente. La fruizione \u00e8 comunque condizionata al fatto che l&#8217;altro genitore non sia beneficiario di trattamenti integrativi o disoccupato o non lavoratore.<\/li><li><strong>I dipendenti con figli (anche in affido) di et\u00e0 compresa tra i 12 e i 16 anni<\/strong>, alle medesime condizioni di cui al sopra citato congedo,&nbsp;<strong>possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza diritto a ricevere indennit\u00e0 o contribuzione figurativa<\/strong>, ma con diritto&nbsp;<strong>alla conservazione del posto di lavoro<\/strong>&nbsp;(e conseguente divieto di licenziamento per il datore).<\/li><li>In alternativa ai permessi citati e per i medesimi beneficiari di questi ultimi, \u00e8 prevista la facolt\u00e0 di fruire di un&nbsp;<strong>bonus baby sitting di&nbsp;importo&nbsp;massimo&nbsp;pari&nbsp;a&nbsp;Euro&nbsp;600,00<\/strong>, che verr\u00e0 erogato mediante il libretto famiglia.&nbsp;<br><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Art. 24:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il numero di giorni di permessi&nbsp;<em>ex<\/em>&nbsp;legge n. 104\/1992 sono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 26:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva \u00e8 equiparato a malattia e&nbsp;non \u00e8 computabile nel periodo di comporto;<\/li><li>Entro un massimale di Euro 130 milioni, gli oneri sostenuti dai datori di lavoro vengono rimborsati dallo Stato, previa presentazione di apposita domanda da parte del datore di lavoro<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Art. 39:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>fino al 30 aprile 2020, i lavoratori affetti da disabilit\u00e0 grave&nbsp;<em>ex<\/em>&nbsp;art. 3, comma 3, L. 104\/1992 o che abbiano nel proprio nucleo famigliare una persona con disabilit\u00e0 grave&nbsp;<em>ex<\/em>&nbsp;art. 3, comma 3, L. 104\/199,&nbsp;hanno diritto a svolgere la prestazione in modalit\u00e0 lavoro agile, purch\u00e9 tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;<\/li><li>ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie e con ridotta capacit\u00e0 lavorativa \u00e8 data priorit\u00e0 nella concessione del lavoro agile.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Art. 46 :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019entrata in vigore del&nbsp;<strong>D.L. e per i successivi 60 giorni:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>\u00e8 vietato l\u2019avvio di procedure di licenziamento collettivo&nbsp;<em>ex<\/em>&nbsp;L. 223\/91 e sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020;&nbsp;<\/strong><\/li><li><strong>\u00e8 altres\u00ec vietato, nel medesimo arco temporale, irrogare licenziamenti&nbsp;individuali&nbsp;per giustificato motivo oggettivo,&nbsp;indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><em>Titolo III &#8211; Misure a sostegno della liquidit\u00e0 attraverso il sistema bancario<\/em><br><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Art. 63 &#8211; Premio ai dipendenti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I datori di lavoro inseriscono un premio di Euro 100 (da rapportare al numero di giorni effettivamente lavorati nel mese di marzo) nella busta paga di aprile 2020 dei dipendenti che nel 2019 abbiano percepito un reddito non superiore a Euro 40.000,00. L&#8217;importo del premio \u00e8 netto e non \u00e8 assoggettato a tasse e contributi (come ricavabile dalla locuzione utilizzata dal legislatore \u201cnon concorre alla formazione del reddito&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p style=\"text-align:center\"><strong>***<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Non mancheranno, come anticipato, interpretazioni ministeriali, pareri o messaggi INPS, ordinanze regionali, protocolli e altri atti con finalit\u00e0 attuative, dei quali vi aggiorneremo tempestivamente.<\/strong><br><br><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 17 marzo 2020 \u00e8 stato finalmente approvato l&#8217;anelato&nbsp;Decreto Legge n . 18\/2020, recante &#8220;Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19&#8220; Le misure introdotte sono moltissime e quelle pi\u00f9 attese, in materia di ammortizzatori sociali, sono davvero di difficile comprensione.&nbsp; Proviamo&#8230;<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48,33,32],"tags":[42,36],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"trp-custom-language-flag":false,"post-thumbnail":false,"small-thumb":false,"square-thumb":false,"blog-masonry-thumb":false,"masonry-thumb":false,"full-thumb":false,"full-masonry-thumb":false,"project-thumb":false,"project-masonry-thumb":false,"project-full-thumb":false},"uagb_author_info":{"display_name":"aldocalza - employment and labor law firm","author_link":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/author\/giorgia-imperatori\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Il 17 marzo 2020 \u00e8 stato finalmente approvato l&#8217;anelato&nbsp;Decreto Legge n . 18\/2020, recante &#8220;Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19&#8220; Le misure introdotte sono moltissime e quelle pi\u00f9 attese, in materia di ammortizzatori sociali, sono davvero di difficile comprensione.&nbsp; Proviamo...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4583"}],"collection":[{"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4583"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4583\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4591,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4583\/revisions\/4591"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aldocalza.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}