Ecco l’attesa Circolare del Ministero in materia di ammortizzatori sociali, che risolve alcuni dubbi che erano sorti a causa delle involuta e oscura formulazione del D.L. 18 del 17.3.2020 (di cui abbiamo parlato qui), che non erano stati chiariti nella Circolare INPS n. 47 del 28.3.2020 (da noi sviscerata qui).

E che fa sorgere dubbi che prima non erano sorti..

La Circolare limita espressamente il proprio campo di intervento alla CIGO e alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, mentre rinvia a una prossima Circolare ulteriori indicazioni in merito ai fondi di solidarietà e all’assegno ordinario.

In breve, ecco le novità:

A. CIGO

  • nei Comuni della ex “zona rossa”, previsti nel D.L. n. 9/2020, si conferma la possibilità di fruire di 13 settimane di CIGO per la causale COVID-19 (il D.L. parlava di 3 mesi, che il Ministero ora traduce, correttamente, in 13 settimane: 52 settimane annue / 12 x 3 = 12,99), con dispensa dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale e con esonero dal termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione per il deposito della domanda e dal rispetto del termine previsto per la domanda dell’assegno ordinario; le 13 settimane possono essere chieste dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
  • per tutto il territorio nazionale, valgono le medesime regole, ma per un periodo di 9 settimane, dal 23 febbraio al 31 agosto 2020
    – non incidenza dei suddetti periodi nei massimali di fruizione della CIGO e accesso alla CIGO per la causale COVID-19 anche per i datori di lavoro che abbiano già consumato l’intero massimale delle 52 settimane nel biennio mobile
  • non operatività del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili
  • accesso alla CIGO in esame ai dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020. Al contrario, il D.L. 18/2020, art. 19, comma 8, come confermato dalla Circolare INPS n. 47 del 28.2.2020, prevede invece l’accesso alla CIGO per i dipendenti assunti alla data del 23 febbraio 2020: quale sarà il dato corretto? Per ora prevale la Legge, che ovviamente prevale rispetto alle asserzioni del Ministero del Lavoro, ma sicuramente urge una rettifica sul punto
  • confermata la necessità di esperire la procedura breve di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 148/2015, mentre il Ministero non si esprime sulla eventuale obbligatorietà di un accordo sindacale, che quindi si può escludere, in linea con quanto previsto dal citato art. 14 D.Lgs. 148/2015 e come confermato nella Circolare INPS 47 del 28.3.2020, punto A, seppur anche qui in modo assai scivoloso e sfuggente.

B. CIGO per le aziende già in CIGS

Viene confermata la possibilità per le aziende già in CIGS di fruire della CIGO con causale COVID-19, per le durate sopra indicate (13 settimane nella ex zona rossa, 9 settimane in tutta Italia) e viene confermato il fatto che tale CIGO è condizionata alla sospensione della CIGS, da richiedere con apposita domanda attraverso il sistema CIGS-online o via pec agli indirizzi indicati nella Circolare.

Viene ribadito l’esonero, per le aziende che scelgano di chiedere la CIGS, in via transitoria (fino a quando, non è dato saperlo), dal rispetto dei termini procedimentali di cui agli arti. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015 (25 giorni di durata della consultazione sindacale e 7 giorni dalla conclusione della consultazione per l’invio della domanda). Ma la previsione rimane oscura, in quanto non è davvero dato comprendere se le aziende possano presentare la domanda anche prima dell’esperimento della consultazione sindacale, che rimane comunque obbligatoria, o durante la stessa, o dopo.

Viene poi esteso in via analogica anche alle procedure volte a ottenere la CIGO nei comuni dell’ex zona rossa, l’esenzione dai termini procedimentali introdotta in merito alla CIGS e di cui al capoverso che precede: altro svarione del legislatore, perché in ogni caso le procedure di consultazione previste per la CIGS, non si applicano alla CIGO… 

C. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGd)

Si ribadisce e conferma ciò che ormai è nozione acquisita, ossia che hanno accesso alla CIGd anche le aziende con più di 50 dipendenti che abbiano accesso alla CIGS, ma non alla CIGO (terziario e turismo).

Vi è poi l’attesa puntualizzazione in merito alle aziende cosiddette puri-localizzate, per le quali il DPCM del 24.3.2020 aveva introdotto la procedura centralizzata a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro.
Molti dubbi serpeggiavano per l’Italia in merito al concetto di “unità produttiva” sciaguratamente utilizzato nel DPCM del 24.3.2020 e pedissequamente richiamato dall’INPS nella Circolare n. 47 del 28.03.2020 
Il Ministero interviene chiarendo che per “unità produttive” si devono intendere, oltre ovviamente alle “unità produttive”, anche le “unità operative” e i “punti vendita”.

Problema risolto, dunque. Finalmente una buona notizia.

Ma … dopo la carezza, ecco il pugno.

In barba alle indicazioni fornite dall’INPS nella più volte citata Circolare n. 47 (nella quale si introduceva il singolare, ma gradito … concetto di accordo sindacale dato per “esperito … con la finalizzazione” della procedura di consultazione sindacale; quindi un accordo/non accordo che semplificava non poco il compito delle aziende), il Ministero fa un bel passo indietro e prevede espressamente che “le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale”. Tutte le domande, per tutte le aziende, escluse solo quelle con un numero di dipendenti fino a 5, devono essere “corredate da accordo sindacale”.
Per introdurre tale improvvido vincolo il Ministero rinvia alle previsioni dell’art. 1, comma 1, del D.L. 18/2020 (“come previsto espressamente al comma 1 dell’art. 1, del D.L. 18/2020“).
Peccato che l’art. 1, comma 1, del D.L. 18/2020 tratti del rifinanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, che ha assai poco da spartire con la cassa integrazione e con gli accordi sindacali … 
E’ probabile che gli ormai stanchi redattori delle Circolari Ministeriali volessero riferirsi all’art. 22, comma 1, del D.L. 18/2020, invece che all’art. 1, (del resto, nel dizionario della Smorfia, il n. 22 è associato al “pazzo”, mentre il n. 1 è associato all’Italia … quindi ha evidentemente prevalso, in ambito Ministeriale, il cieco patriottismo rispetto alla follia di chi si attende chiarezza dalle Circolari Ministeriali … ).
In effetti il comma 1 dell’art. 22 prevede il riconoscimento della CIGd “previo accordo”, ma a leggerla attentamente, tale norma prevede che l’accordo intervenga tra Regioni e Province autonome e “le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di Lavoro”. Un accordo dunque tra gli enti pubblici preposti alla concessione della cassa e le associazioni di categoria delle aziende, e solo delle aziende.

Tale previsione, invero piuttosto peculiare, ha trovato poi una parziale attuazione da parte delle Regioni, che hanno sottoscritto gli Accordi Quadro con tutte le organizzazioni sindacali, anche quelle dei lavoratori.
Ebbene in tali Accordi Quadro, come già evidenziato in un precedente aggiornamento, alcune Regioni hanno previsto l’accordo sindacale obbligatorio, altre lo hanno più o meno espressamente escluso.
Ora il Ministero pone l’accordo tra le condizioni per l’accoglimento della domanda di CIGd.
La scelta del Ministero, peraltro sulla base di richiami normativi basati (oltre che sulle indicazioni della Smorfia) su riferimenti normativi a dir poco dubbi, è ad avviso di chi scrive una scelta sbagliata, che merita una rettifica.
Anche perché è in contrasto con la posizione assunta da molte delle Regioni che dovranno poi effettivamente approvare le domande di CIGs.

Ma per ora, la CIGd necessita di accordo, pena la mancata accettazione della domanda (per tutte le aziende con più di 5 dipendenti).

Le domande di CIGd dovranno essere corredate dall’elenco nominativo dei dipendenti interessati e della quantificazione totale delle ore di sospensione, con suddivisione per tipologia di orario (full time o part time) e indicazione del relativo importo, oltre che dai dati aziendali usuali.

Cambiando argomento, interessante, e in questo caso condivisibile, la previsione in base alla quale la CIGd possa essere riconosciuta anche ai dipendenti delle imprese già fallite, anche se sospesi dal lavoro.

Viene ribadito inoltre che l’unica forma di pagamento della CIGd è quella del pagamento diretto da parte dell’INPS, il che porta a ritenere che sussistano forti dubbi anche circa la liceità delle integrazioni al trattamento di CIGd sollecitate dai sindacati e a volte riconosciute dalle aziende, per le ragioni già esposte in un precedente aggiornamento.

La Circolare si chiude con la pleonastica conferma del fatto che le aziende che sono escluse dalla CIGO possono continuare a fruire della CIGS secondo le causali ordinarie, con il rinvio in via esemplificativa alle imprese del trasporto aereo e della gestione aeroportuale, alle quali il ricorso alla CIGd non consente di accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore.

Null’altro di interessante, per ora.